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Governo del territorio: pubblicato un nuovo progetto di legge

Governo del territorio: pubblicato un nuovo progetto di legge

Introdotti i principi di sostenibilità e legalità del territorio. Previsti tre livelli di pianificazione a scala locale

Vedi Aggiornamento del 09/03/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 09/03/2009
04/06/2007 - È stata pubblicata la proposta di legge C. 2319 “Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare”, presentata in Parlamento lo scorso 2 marzo. La proposta definisce il principio di pianificazione quale elemento fondante del governo del territorio (art. 2) e stabilisce che gli strumenti di pianificazione disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionale, e le azioni di conservazione, tutela e riqualificazione del territorio. Importanza cruciale è attribuita alla sostenibilità (art. 3), intesa come conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale e paesaggistico, come limitazione del consumo di suolo non urbanizzato, qualità delle città e risparmio energetico. Alla Tutela e sicurezza dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali è dedicato l’art. 4 che prevede, nell’ambito delle attività di governo del territorio, azioni volte alla manutenzione del territorio e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici. Sono affermati i principi di sussidiarietà e adeguatezza, e di trasparenza e democrazia nei processi di formazione degli strumenti di governo del territorio (art. 5); grande rilievo è dato alle forme di pubblicità, consultazione e partecipazione ai procedimenti di formazione degli strumenti che incidono direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive. Per le scelte di localizzazione di opere e di infrastrutture di rilevante impatto ambientale e sociale è prevista la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni, attraverso udienze o strumenti di governance ambientale (art. 6). È introdotto il principio di equità nelle attività di trasformazione del territorio, di iniziativa pubblica o privata, che comportino l’uso delle risorse non rinnovabili (art. 7). Di legalità del territorio si occupa invece l’art. 8 che riafferma sanzioni penali, civili e amministrative per gli interventi privi di titolo abilitavo o in contrasto con gli strumenti di governo del territorio. Il Capo II definisce l’attribuzione delle funzioni ai diversi soggetti istituzionali delle funzioni e il coordinamento tra i vari livelli. Al Comune sono assegnate le funzioni amministrative relative al governo del territorio, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Alla definizione e all’attuazione dei piani e dei programmi partecipano le Regioni, mentre le province sono titolari delle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale. Allo Stato sono attribuite le funzioni relative alla programmazione e pianificazione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, alla definizione della normativa tecnica e all’individuazione dei livelli minimi degli standard urbanistici. Le linee fondamentali di assetto del territorio nazionale (art. 11) sono: l’identità e la riconoscibilità dei paesaggi italiani pregevoli, le aree naturali protette, l’efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili, la tutela delle acque, il risparmio di suolo, la tutela del territorio rurale. Gli articoli successivi disciplinano il coordinamento con le norme per la tutela dl paesaggio e dell’ambiente, con la programmazione economica e con la pianificazione delle infrastrutture. Il Capo III detta la disciplina della pianificazione, lasciando alle Regioni il compito di individuare gli strumenti della pianificazione comunale e provinciale (art. 15). A scala locale sono individuati tre livelli di pianificazione: strutturale, operativo e regolamentare. L’articolo 21 definisce la perequazione urbanistica una modalità di attuazione che garantisce le l’equità di trattamento fra le proprietà attraverso la ripartizione delle previsioni edificatorie e dei conseguenti oneri, attribuiti a ciascun proprietario incluso in un ambito di trasformazione. La proposta di legge prevede (art. 23) l’introduzione nel regime fiscale urbanistico e immobiliare, di forme di perequazione e dell’incentivazione di interventi per il miglioramento qualitativo e prestazionale degli edifici e dei tessuti edilizi, con particolare riguardo al risparmio energetico. L’art. 24 disciplina l’espropriazione e prevede che il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni e può essere motivatamente reiterato; in tal caso è previsto un indennizzo. Ricordiamo che nella scorsa legislatura era stato avviato l’esame della proposta di legge Lupi sul governo del territorio. Il testo era passato alla Camera ma si era poi fermato in Senato.
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