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Ristrutturazioni: il piano comunale prevale sulla legge statale

Ristrutturazioni: il piano comunale prevale sulla legge statale

Confermato il no del Comune ad un intervento in un centro storico

Vedi Aggiornamento del 05/11/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/11/2007
01/06/2007 - Le norme statali di carattere generale, anche se successive, non possono sostituire automaticamente le prescrizioni di un piano particolareggiato, per via del carattere speciale di queste ultime. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2654 del 24 maggio 2007 , confermando la precedente pronuncia del Tar. Il caso riguarda la ristrutturazione di un edificio situato nel centro storico della città di Trani, dichiarata zona sismica medio-alta, con realizzazione di quattro piani fuori terra. Il Comune ha negato il permesso di costruire a causa della violazione della disciplina urbanistica in vigore nel centro storico; in particolare, l’intervento è stato ritenuto incompatibile con il divieto di mutamenti di sagoma, volumi e carico urbanistico degli edifici. Il Comune ha infatti osservato che: - il progetto presentato prevede l’ulteriore demolizione e ricostruzione del piano terra esistente, con altezza inferiore a quella originaria; - una porzione dell’immobile non risulta documentata da alcuna planimetria catastale; - la ricostruzione dei piani preesistenti superiori al piano terra non prevede altezze di interpiano conformi alle planimetrie catastali; - viene progettato un piano autonomo in più (4° f.t.) non previsto dalle planimetrie catastali, con conseguente aumento del carico insediativo del quartiere. Di conseguenza, rispetto all’edifico preesistente, l’intervento mantiene la stessa volumetria e la stessa sagoma, ma incrementa la superficie utile e il numero dei piani e dei vani. Tra le motivazioni del ricorrente è curiosa quella secondo cui “tutto il procedimento amministrativo conclusosi con il diniego di concessione edilizia impugnata, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo”, in quanto il progetto dell’intervento edilizio è stato “firmato, relazionato ed elaborato da un geometra, cioè da un professionista che come tale è assolutamente incompetente al riguardo, essendo l’opera realizzanda di “non modesta” entità e perciò sicuramente estranea alle sue conoscenze tecnico- professionali”. Su questo punto i giudici del Consiglio di Stato hanno invitato il Comune a trarre “le eventuali opportune conseguenze previste dalle norme che disciplinano la presentazione dei progetti relativi agli interventi edilizi”. Tornando alla contestazione, il CdS sottolinea innanzitutto che il piano particolareggiato riguarda un contesto territoriale caratterizzato, da un lato, da immobili soggetti a vincolo di tutela storico-artistica ai sensi della legge 1089/1939, essendo uno dei più importanti centri storici della Puglia, e dall’altro, da prescrizioni che avrebbero dovuto sviluppare coerentemente la riconosciuta sensibilità sismica (di grado medio-alto) del suo sottosuolo. L’intervento di ristrutturazione edilizia progettato dall’appellante è stato impostato senza attenersi ai criteri ed alle condizioni poste dal piano particolareggiato. È stato respinto, inoltre, il tentativo di richiamarsi alle norme statali (TU 380/2001 e legge 443/2001) che hanno introdotto una nozione di ristrutturazione edilizia nuova rispetto a quella previgente che escludeva la necessità della “fedele ricostruzione” dell’edificio preesistente, a patto che siano mantenute l’altezza e la sagoma precedenti. Le norme statali richiamate – spiegano i giudici – non trovano automatica applicazione nel caso in esame; infatti, le norme di carattere generale, anche se successive, non possono sostituire automaticamente le prescrizioni del piano particolareggiato, per via dell’indiscutibile carattere speciale di queste ultime. Si applica, in altre parole, il criterio in tema di norme sopravvenute, secondo cui lex generalis non derogat lex specialis. Non può, infine, essere dimenticato che il maggior carico insediativo contestato dal Comune si aggiunge ad un sovraccarico strutturale che sollecita le fondazioni dell’edificio, delle quali il progetto non prevede affatto l’adeguamento, pur interessando un’area situata in zona sismica, ipotizzando addirittura l’eliminazione delle tramezzature collocate al piano terra.
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