
Doppia iscrizione nello stesso Albo solo con titolo
NORMATIVA
Doppia iscrizione nello stesso Albo solo con titolo
Tar: oltre all’abilitazione, occorre il relativo titolo accademico
Vedi Aggiornamento
del 28/10/2014
06/03/2008 - Un ingegnere iscritto in un settore dell’Albo degli Ingegneri non può iscriversi anche in un altro solo con il superamento del relativo esame di Stato, se non è in possesso del necessario titolo di studio accademico.
Lo ha stabilito il Tar di Lecce con la sentenza n. 4154 del 4 dicembre 2007, respingendo il ricorso di una titolare di laurea specialistica in Ingegneria dei materiali, già iscritta all’Ordine degli Ingegneri nella Sezione “A”, “Settore b) Industriale”, alla quale non era stato consentito sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere Sezione A “Settore a) Civile Ambientale”, con la motivazione “che la stessa non è in possesso del necessario titolo di studio accademico occorrente per l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere Sezione A - Settore Civile Ambientale”.
Il giudici amministrativi hanno, in primo luogo, ricordato che il Dpr 328/2001 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti” prevede, all’art. 3, comma 3, che “Il professionista iscritto in un Settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri Settori della stessa Sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più Settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato”.
Il successivo quarto comma statuisce, poi, che: “Gli iscritti in un Settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso Settore della stessa Sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il Settore cui intendono accedere”.
Il Titolo Secondo del Dpr 328/2001 contiene la “Disciplina dei singoli Ordinamenti” e, al “Capo IX” articoli da 45 a 49, regolamenta la “Professione di Ingegnere”. Tali norme elencano le attività professionali che formano oggetto della professione per il “Settore Ingegneria Civile e Ambientale” e per il “Settore Ingegneria Industriale” e indicano i corrispondenti percorsi formativi universitari sfocianti in distinte classi di laurea specialistica.
Ciò premesso, il Tar osserva che l’ardita tesi interpretativa sostenuta dalla ricorrente, in relazione alla disciplina della c.d. “mobilità intersettoriale” nell’Albo degli Ingegneri (secondo cui per un ingegnere già iscritto in un “Settore” nella Sezione A dell’Albo sarebbe necessario e sufficiente, per ottenere il cumulo dell’iscrizione in un altro “Settore” della stessa Sezione, il superamento dell’apposito e specifico esame di Stato di cui all’art. 45 quinto comma del Dpr 328/2001), non può essere condivisa, in base all’art. 3 primo e quarto comma del Dpr 328/2001, che prevede che gli iscritti in un “Settore” che chiedano di essere iscritti in un altro “Settore” devono essere, innanzitutto, in possesso del necessario correlato (e specifico) titolo di studio accademico.