
Rivalutazione delle aree edificabili
NORMATIVA
Rivalutazione delle aree edificabili
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Finanziaria
Vedi Aggiornamento
del 16/10/2012
16/06/2006 - La Circolare n. 18 del 13 giugno 2006 dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento ai commi da 469 a 476 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che hanno riaperto i termini per la rivalutazione dei beni delle imprese risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. Tra questi rientrano le aree fabbricabili (commi da 473 a 475).
Il comma 473 consente di rivalutare le fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti. Il comma 474 prevede che la rivalutazione si applichi a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.
Viene chiarito che un’area si considera “fabbricabile” quando risulti tale da un piano regolatore generale approvato entro la data di chiusura del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.
Possono essere rivalutate tutte le aree fabbricabili, non ancora edificate, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa: saranno rivalutabili, ad esempio, le aree fabbricabili detenute dalle imprese di costruzioni.
La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea e, a tal fine, si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. I criteri per individuare tale destinazione sono quelli stabiliti nell'art. 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Viene specificato che la mancata edificazione di una parte delle aree rivalutate comporta la decadenza degli effetti della rivalutazione limitatamente alle aree non edificate.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2005 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.