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Liguria: norme per la certificazione energetica

Liguria: norme per la certificazione energetica

Anticipati i valori limite che a livello nazionale sono previsti per il 2010

Vedi Aggiornamento del 18/03/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 18/03/2009
17/12/2007 - Dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna, anche la Liguria definisce il suo sistema di certificazione energetica degli edifici. È stato infatti pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2007 della Regione Liguria, il Regolamento regionale n. 6 dell’8 novembre che attua l’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia). Il regolamento disciplina i criteri per il contenimento dei consumi di energia, i requisiti minimi del rendimento; le prescrizioni per la certificazione energetica, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i criteri e le modalità per la certificazione energetica, le modalità di attuazione dei controlli e la procedura per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici riguardano le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio, il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, le caratteristiche e il fabbisogno di energia degli impianti di climatizzazione estiva e di illuminazione artificiale. Per quanto riguarda il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici di nuova costruzione, si adottano i valori limite (allegato B del regolamento) che a livello nazionale sono previsti solo dopo il 1° gennaio del 2010; per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici esistenti si adottano i livelli di prestazione energetica limite previsti dal d.lgs 192/2005 (e 311/2006) che entreranno in vigore gradualmente rispettivamente dal 1° gennaio 2008 e dal 1° Gennaio 2010 di cui all’allegato B. Relativamente al calcolo del fabbisogno energetico degli edifici, si fa riferimento alla norma UNI EN 832 - Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali ed alla raccomandazione CTI R03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici. Climatizzazione invernale e preparazione acqua calda per usi igienico- sanitari”. Anche il software utilizzato deve garantire il rispetto delle normativa UNI EN 832. La classificazione energetica degli edifici riportata nel certificato deve essere effettuata secondo i seguenti parametri: il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria EPi [kWh/m2 anno]; le dispersioni dell’involucro [kWh/m2 anno]; il rendimento globale degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Le classi vanno da A a G. Il certificato energetico contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto nella maniera più completa possibile e permette all’utente di comprendere le informazioni essenziali relative alla qualità energetica dell’edificio. Il certificato deve indicare: il fabbisogno di energia primaria e le dispersioni, le emissioni di CO2, gli interventi consigliati, la valutazione qualitativa dell’impianto di condizionamento. L’attestato di certificazione energetica è rilasciato da professionisti abilitati iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 30 della Lr 22/2007, istituito con la Delibera di Giunta n. 954 del 3 agosto 2007.
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