
Rendimento energetico edifici: le novità del DPR
Condividi
NORMATIVA
Rendimento energetico edifici: le novità del DPR
Almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda deve essere prodotta da fonti rinnovabili
Vedi Aggiornamento
del 20/05/2010
Vedi Aggiornamento del 20/05/2010
10/03/2009 - Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Sono questi i contenuti del DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 , approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri.
Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
L’art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti , in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell’allegato I del Dlgs 192/2005, con l’aggiunta di ulteriori disposizioni , quali, ad esempio:
- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell’edificio (quali porte, finestre, ecc);
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio;
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento;
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate;
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all’edilizia privata.
Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento , se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.
I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte - ad esempio - da UNI e CEN. L’utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti.
Le disposizioni del nuovo decreto - si legge all’art. 6 - si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.
Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.
L’art. 7 prevede che i software commerciali , applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
Norme correlate
Decreto Pres. Repubblica 02/04/2009 n.59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
Decreto Legislativo 29/12/2006 n.311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Decreto Legislativo 19/08/2005 n.192
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note
Direttiva CEE 16/12/2002 n.2002/91/CE
Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia
Approfondimenti
Notizie correlate
NORMATIVA ‘Edifici a energia quasi zero’ entro il 2020: in arrivo la direttiva Ue
TECNOLOGIE Unione europea: entro il 2020 solo edifici a energia quasi zero
RISPARMIO ENERGETICO Toscana, al via la certificazione energetica degli edifici
RISPARMIO ENERGETICO Toscana, pubblicato il regolamento sulla certificazione energetica
RISPARMIO ENERGETICO Detrazione 55%: nuovi limiti di trasmittanza per il 2010
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica edifici: dal CTI un caso studio delle UNI 11300
RISPARMIO ENERGETICO La Puglia disciplina la certificazione energetica degli edifici
RISPARMIO ENERGETICO Docet: Cnr ed Enea al lavoro per risolvere i problemi
RISPARMIO ENERGETICO Piemonte: corso per certificatori obbligatorio per ingegneri e architetti non abilitati
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica: online il nuovo DOCET
RISPARMIO ENERGETICO Certificatori energetici: in arrivo i requisiti per i professionisti
RISPARMIO ENERGETICO Il nuovo DOCET arriverà il 2 novembre
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica: a fine ottobre il nuovo DOCET
RISPARMIO ENERGETICO Umbria, rivisti i criteri di certificazione degli edifici
RISPARMIO ENERGETICO Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione energetica
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica: a breve il nuovo Docet
NORMATIVA Certificazione energetica e 55%: prime difficoltà applicative
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica edifici: al via le Linee Guida
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica, calcolo e adempimenti nelle Linee guida
RISPARMIO ENERGETICO Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica, una guida da ICMQ e Adiconsum
RISPARMIO ENERGETICO Rinnovabili: in arrivo nuovi strumenti di incentivazione
RISPARMIO ENERGETICO Rinnovabili, dal 2019 edifici sostenibili ‘zero emission’
NORMATIVA Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005
RISPARMIO ENERGETICO Prestazioni energetiche edifici: pubblicate le norme UNI/TS 11300
NORMATIVA Certificazione energetica: focus sulle norme regionali
NORMATIVA Certificazione energetica: ok delle regioni alle linee guida
NORMATIVA Certificazione energetica: i decreti attuativi del 192 sono ancora in tempo?
NORMATIVA In dirittura d’arrivo le Linee guida per la certificazione energetica
RISPARMIO ENERGETICO Certificazione energetica: i metodi BestClass e CasaClima
NORMATIVA Certificazione energetica edifici: le normative regionali
Altre Notizie