
Puglia, i progettisti potranno rilasciare i certificati energetici senza doversi abilitare
NORMATIVA
Puglia, i progettisti potranno rilasciare i certificati energetici senza doversi abilitare
TAR: imporre un'abilitazione regionale equivale a creare un nuovo profilo professionale, ma la materia ‘professioni’ compete allo Stato
Vedi Aggiornamento
del 12/09/2013
15/06/2010 - I progettisti pugliesi potranno rilasciare il Certificato di Sostenibilità Ambientale e l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), senza dover frequentare uno specifico corso di formazione e iscriversi nell’apposito elenco dei certificatori.
Il Tar della Puglia, con la sentenza 2426 dell’11 giugno 2010, ha accolto il ricorso degli Ordini degli Ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la Delibera 2272 del 24 novembre 2009 che disciplina la certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale, ai sensi Lr 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” (leggi tutto).
Gli ingegneri hanno contestato la Delibera 2272/2009 nella parte in cui prevede che:
- l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’ACE sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso (o, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea o all’accreditamento in altre Regioni) ed al superamento di un esame;
- i certificatori abilitati siano iscritti in un apposito Elenco;
- l’accreditamento dei certificatori dura 5 anni, va rinnovato con il superamento di un esame e può essere ritirato dalla Regione in caso di gravi inadempienze;
- i certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere un esame per iscriversi all’albo.
Secondo gli ingegneri, la delibera viola il Dlgs 192/2005 e il Dlgs 118/2008. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. c) del Dlgs 192/2005 rimette ad un Dpr (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento dei certificatori. Nelle more dell’adozione di tale Dpr, le Regioni ancora sprovviste di una disciplina in materia, devono far riferimento all’art. 18, comma 6 del Dlgs 115/2008, che delinea la figura del certificatore. Per gli ingegneri, la delibera viola il riparto di competenze Stato/Regioni delineato dall’art. 117, comma 3 della Costituzione, che prevede una competenza concorrente Stato/Regioni per la materia delle “professioni”.
Il Tar concorda e aggiunge che, pur essendo la materia delle professioni di competenza concorrente Stato/Regioni, spetta unicamente alla legislazione statale creare nuovi profili professionali, individuandone requisiti e titoli abilitanti e istituendo un registro regionale ad hoc. Le norme regionali impugnate sono quindi incostituzionali.
Inoltre, la delibera 2272/2009 prevede che la procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale (ex art. 9, comma 2 della LR 13/2008) ricomprende quella per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), di cui all’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Di conseguenza, il certificato di sostenibilità ambientale comprende in sé l’ACE. Quindi, l’aver introdotto, con la delibera impugnata, taluni requisiti professionali affinché l’ingegnere possa rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale, comporta inevitabilmente la creazione di una nuova figura professionale, cosa che compete esclusivamente allo Stato.
Gli ingegneri hanno impugnato anche il Regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010, che disciplina la certificazione energetica degli edifici, nella parte in cui indica i requisiti per accreditarsi come certificatori energetici e prevede l’iscrizione all’elenco regionale.
Anche in questo caso il Tar ritiene che la Regione Puglia abbia introdotto un nuovo profilo professionale, invadendo la competenza statale e, quindi, gli artt. 7, 8, 9 e 12 del Regolamento 10/2010 sono in contrasto con la normativa costituzionale.
Solo pochi giorni fa, l’assessore all’Assetto del territorio della regione Puglia, Angela Barbanente, aveva commentato il ricorso degli Ordini degli Ingegneri, ritenendolo “infondato perché investe un atto volontario sul quale la Regione ha piena potestà ed è assolutamente libera di normare”. “Purtroppo leggo in questa iniziativa - aveva proseguito l’assessore - una certa resistenza non dei professionisti, ma degli Ordini professionali, all’introduzione di un percorso formativo che certifichi la qualità e le competenze in capo al soggetto il quale sarà chiamato a rilasciare le certificazioni in materia di efficientamento energetico degli edifici”.
Invece il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati.
Il Tar della Puglia, con la sentenza 2426 dell’11 giugno 2010, ha accolto il ricorso degli Ordini degli Ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la Delibera 2272 del 24 novembre 2009 che disciplina la certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale, ai sensi Lr 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” (leggi tutto).
Gli ingegneri hanno contestato la Delibera 2272/2009 nella parte in cui prevede che:
- l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’ACE sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso (o, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea o all’accreditamento in altre Regioni) ed al superamento di un esame;
- i certificatori abilitati siano iscritti in un apposito Elenco;
- l’accreditamento dei certificatori dura 5 anni, va rinnovato con il superamento di un esame e può essere ritirato dalla Regione in caso di gravi inadempienze;
- i certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere un esame per iscriversi all’albo.
Secondo gli ingegneri, la delibera viola il Dlgs 192/2005 e il Dlgs 118/2008. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. c) del Dlgs 192/2005 rimette ad un Dpr (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento dei certificatori. Nelle more dell’adozione di tale Dpr, le Regioni ancora sprovviste di una disciplina in materia, devono far riferimento all’art. 18, comma 6 del Dlgs 115/2008, che delinea la figura del certificatore. Per gli ingegneri, la delibera viola il riparto di competenze Stato/Regioni delineato dall’art. 117, comma 3 della Costituzione, che prevede una competenza concorrente Stato/Regioni per la materia delle “professioni”.
Il Tar concorda e aggiunge che, pur essendo la materia delle professioni di competenza concorrente Stato/Regioni, spetta unicamente alla legislazione statale creare nuovi profili professionali, individuandone requisiti e titoli abilitanti e istituendo un registro regionale ad hoc. Le norme regionali impugnate sono quindi incostituzionali.
Inoltre, la delibera 2272/2009 prevede che la procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale (ex art. 9, comma 2 della LR 13/2008) ricomprende quella per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), di cui all’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Di conseguenza, il certificato di sostenibilità ambientale comprende in sé l’ACE. Quindi, l’aver introdotto, con la delibera impugnata, taluni requisiti professionali affinché l’ingegnere possa rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale, comporta inevitabilmente la creazione di una nuova figura professionale, cosa che compete esclusivamente allo Stato.
Gli ingegneri hanno impugnato anche il Regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010, che disciplina la certificazione energetica degli edifici, nella parte in cui indica i requisiti per accreditarsi come certificatori energetici e prevede l’iscrizione all’elenco regionale.
Anche in questo caso il Tar ritiene che la Regione Puglia abbia introdotto un nuovo profilo professionale, invadendo la competenza statale e, quindi, gli artt. 7, 8, 9 e 12 del Regolamento 10/2010 sono in contrasto con la normativa costituzionale.
Solo pochi giorni fa, l’assessore all’Assetto del territorio della regione Puglia, Angela Barbanente, aveva commentato il ricorso degli Ordini degli Ingegneri, ritenendolo “infondato perché investe un atto volontario sul quale la Regione ha piena potestà ed è assolutamente libera di normare”. “Purtroppo leggo in questa iniziativa - aveva proseguito l’assessore - una certa resistenza non dei professionisti, ma degli Ordini professionali, all’introduzione di un percorso formativo che certifichi la qualità e le competenze in capo al soggetto il quale sarà chiamato a rilasciare le certificazioni in materia di efficientamento energetico degli edifici”.
Invece il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati.