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Permesso costruire in zona E anche se il richiedente non è coltivatore

Permesso costruire in zona E anche se il richiedente non è coltivatore

Tar Lazio: la qualifica di imprenditore agricolo ha rilievo solo per l’esenzione dagli oneri

Vedi Aggiornamento del 21/02/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 21/02/2012
15/11/2010 - Il permesso di costruire per l’edificazione di un fabbricato in zona agricola può essere rilasciato anche se il richiedente non è un imprenditore agricolo e non può dimostrare la residenza nell’immobile per la conduzione del fondo.
 
Sono arrivati a questa conclusione i giudici del Tar Lazio che, con la sentenza 33106/2010 del 2 novembre scorso, sono intervenuti sull’interpretazione dell’articolo 17, comma 3a del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, sulle costruzioni in zona agricola.
 
Il Tribunale Amministrativo, interpellato per un ricorso contro il rifiuto opposto da un comune alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo, ha stabilito che, secondo il piano regolatore, l’edificazione nelle zone agricole è limitata alle costruzioni necessarie per la conduzione agricola.
 
Non è invece menzionato il possesso per il richiedente della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. Al contrario, è sufficiente che il progetto presentato sia rispondente alla vocazione agricola del fondo.
 
Per il rilascio del permesso di costruire devono come sempre essere rispettate la titolarità del diritto di proprietà, o di un altro titolo di disponibilità dell’immobile, nonché la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici.
 
La tesi sostenuta dal Comune è stata quindi giudicata in contrasto con i principi costituzionali oltre che con la normativa urbanistica. Il diniego del comune è stato considerato anche illegittimo per illogicità, disparità di trattamento e contraddittorietà di comportamento dell’Amministrazione.
 
La qualità di imprenditore agricolo è invece necessaria per usufruire dei benefici economici previsti dal Testo Unico dell’edilizia. L’articolo 17, comma 3a stabilisce infatti che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare in zona agricola funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo.
 
Nel caso in cui il soggetto che richiede il permesso di costruire non intenda avvalersi dell’esonero dal pagamento, la sua qualifica è irrilevante.
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