
Piano Casa Campania, approvate le modifiche
NORMATIVA
Piano Casa Campania, approvate le modifiche
Meno vincoli per gli interventi in zona agricola e cumulabilità con gli interventi previsti da altre leggi
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del 03/02/2012
21/12/2010 - Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato ieri sera le modifiche alla legge sul Piano Casa. Dopo una giornata di confronto, il nuovo testo ha incassato 26 voti favorevoli e 16 contrari. Come riferito dall'Assessore all'urbanistica Marcello Taglialatela, il Consiglio ha dato l'ok a qualche modifica introdotta in Commissione, lasciando sostanzialmente invariato l'impianto normativo stabilito dalla Giunta Regionale.
I cambiamenti sono stati studiati in funzione del mancato successo riscosso dalla legge regionale per il rilancio dell’edilizia, prestando attenzione alla sostenibilità e all'utilizzo delle tecnologie passive. La norma ha dovuto infatti scontrarsi con una serie di vincoli che hanno disincentivato i privati dall’intraprendere gli investimenti per l’ampliamento o la riqualificazione delle proprie abitazioni.
Rispetto alla L.R. 19/2009, passa da 1000 a 1500 metri cubi la dimensione massima degli edifici oltre la quale non sono consentiti gli interventi. Gli ampliamenti diventano possibili anche sugli edifici composti da non più di tre piani fuori terra.
Il ddl abroga l’articolo 6, che ammetteva gli interventi di ampliamento e sostituzione sugli edifici condonati nel caso in cui questi contengano unità abitative destinate a prima casa del richiedente.
La prevalenza dell’uso residenziale per accedere alle misure di rilancio, fissata al 70%, si riferisce ora all'intero edificio e non più alla parte utilizzata. Dal computo delle volumetrie sono esclusi locali tecnici, ascensori e vani scala. Diventa inoltre possibile cumulare le misure del Piano Casa con le premialità quelle previste da altre norme.
Ampliate anche le possibilità di intervento nelle zone agricole, dove la sostituzione edilizia è ammessa anche mediante mutamenti della destinazione d'uso di immobili o di loro parti.
Sono concessi incentivi alla sostituzione edilizia con delocalizzazione dalle aree a rischio idrogeologico. Negli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere mantenute le distanze tra edifici preesistenti, anche se inferiori a quelle previste dalla legge. L'incremento volumetrico conseguente alla ostituzione può raggiungere il 50% anche in variante agli strumenti urbanistici. A parità di volumetria può essere cambiata la destinazione d'uso, destinando almeno il 30% all'edilizia sociale. Gli edifici risultanti dalla sostituzione possono essere destinati a residenza, uffici non oltre il 10%, esercizi di vicinato e botteghe artigiane.
Nel nuovo testo viene meno l'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche, che nel testo originario rappresentava una condizione necessaria per l'approvazione degli interventi.
Vengono snellite le procedure inerenti all'edilizia sociale e alla riqualificazione delle aree degradate, che può avvenire attraverso la riconversione delle aree industriali dismesse da almeno tre anni, senza più attenersi al limite dei 15 mila metri quadri.
Secondo Domenico De Siano, presidente della Commissione urbanistica, il ddl mira a rendere il Piano Casa operativo senza introdurre sanatorie.
Per l'assessore regionale all'urbanistica, Marcello Taglialatela, normativa nazionale e valorizzazione del territorio sono i paletti da rispettare per dare slancio al piano-casa, che deve svilupparsi in parallelo ai piani paesistici, allentando, in alcuni casi, il regime vincolistico e stringendoli in altri.
A parere dell'assessore ai lavori pubblici Eduardo Cosenza, il ddl di modifica, oltre ad essere innovativo, persegue la delocalizzazione degli edifici situati in zone ad alto rischio sismico ed idrogeologico.
I cambiamenti sono stati studiati in funzione del mancato successo riscosso dalla legge regionale per il rilancio dell’edilizia, prestando attenzione alla sostenibilità e all'utilizzo delle tecnologie passive. La norma ha dovuto infatti scontrarsi con una serie di vincoli che hanno disincentivato i privati dall’intraprendere gli investimenti per l’ampliamento o la riqualificazione delle proprie abitazioni.
Rispetto alla L.R. 19/2009, passa da 1000 a 1500 metri cubi la dimensione massima degli edifici oltre la quale non sono consentiti gli interventi. Gli ampliamenti diventano possibili anche sugli edifici composti da non più di tre piani fuori terra.
Il ddl abroga l’articolo 6, che ammetteva gli interventi di ampliamento e sostituzione sugli edifici condonati nel caso in cui questi contengano unità abitative destinate a prima casa del richiedente.
La prevalenza dell’uso residenziale per accedere alle misure di rilancio, fissata al 70%, si riferisce ora all'intero edificio e non più alla parte utilizzata. Dal computo delle volumetrie sono esclusi locali tecnici, ascensori e vani scala. Diventa inoltre possibile cumulare le misure del Piano Casa con le premialità quelle previste da altre norme.
Ampliate anche le possibilità di intervento nelle zone agricole, dove la sostituzione edilizia è ammessa anche mediante mutamenti della destinazione d'uso di immobili o di loro parti.
Sono concessi incentivi alla sostituzione edilizia con delocalizzazione dalle aree a rischio idrogeologico. Negli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere mantenute le distanze tra edifici preesistenti, anche se inferiori a quelle previste dalla legge. L'incremento volumetrico conseguente alla ostituzione può raggiungere il 50% anche in variante agli strumenti urbanistici. A parità di volumetria può essere cambiata la destinazione d'uso, destinando almeno il 30% all'edilizia sociale. Gli edifici risultanti dalla sostituzione possono essere destinati a residenza, uffici non oltre il 10%, esercizi di vicinato e botteghe artigiane.
Nel nuovo testo viene meno l'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche, che nel testo originario rappresentava una condizione necessaria per l'approvazione degli interventi.
Vengono snellite le procedure inerenti all'edilizia sociale e alla riqualificazione delle aree degradate, che può avvenire attraverso la riconversione delle aree industriali dismesse da almeno tre anni, senza più attenersi al limite dei 15 mila metri quadri.
Secondo Domenico De Siano, presidente della Commissione urbanistica, il ddl mira a rendere il Piano Casa operativo senza introdurre sanatorie.
Per l'assessore regionale all'urbanistica, Marcello Taglialatela, normativa nazionale e valorizzazione del territorio sono i paletti da rispettare per dare slancio al piano-casa, che deve svilupparsi in parallelo ai piani paesistici, allentando, in alcuni casi, il regime vincolistico e stringendoli in altri.
A parere dell'assessore ai lavori pubblici Eduardo Cosenza, il ddl di modifica, oltre ad essere innovativo, persegue la delocalizzazione degli edifici situati in zone ad alto rischio sismico ed idrogeologico.