
Operativo il decreto sui compensi professionali
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NORMATIVA
Operativo il decreto sui compensi professionali
Escluse spese, contributi e costi per gli eventuali ausiliari, obbligatorio il preventivo di massima
Vedi Aggiornamento
del 22/01/2020
Vedi Aggiornamento del 22/01/2020
28/08/2012 - È in vigore da giovedì scorso il DM 140/2012, che fissa i parametri per la definizione dei compensi dei professionisti da parte di un organo giurisdizionale.
Secondo il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la prestazione professionale si articola in quattro fasi: consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi.
Il compenso del professionista è dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Se la prestazione non rientra nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia.
Il costo economico dell’opera è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.
A sua volta, la complessità della prestazione è definita secondo la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi per il cliente, ma anche in base all’urgenza.
Dopo aver determinato tutte queste variabili, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Tra i compensi del professionista non sono comprese le spese, comprese quelle concordate in modo forfettario, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, ma anche i costi degli ausiliari incaricati dal professionista stesso.
Il DM prevede inoltre l’obbligo per il professionista di presentare al cliente un preventivo di massima. In fase di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, non poter provare la presenza di un preventivo di massima costituisce infatti un elemento di valutazione negativa.
Secondo il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la prestazione professionale si articola in quattro fasi: consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi.
Il compenso del professionista è dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Se la prestazione non rientra nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia.
Il costo economico dell’opera è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.
A sua volta, la complessità della prestazione è definita secondo la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi per il cliente, ma anche in base all’urgenza.
Dopo aver determinato tutte queste variabili, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Tra i compensi del professionista non sono comprese le spese, comprese quelle concordate in modo forfettario, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, ma anche i costi degli ausiliari incaricati dal professionista stesso.
Il DM prevede inoltre l’obbligo per il professionista di presentare al cliente un preventivo di massima. In fase di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, non poter provare la presenza di un preventivo di massima costituisce infatti un elemento di valutazione negativa.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 20/07/2012 n.140
Ministero della Giustizia - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Decreto Parametri)
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