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IMU, novità su termini e aliquote nel decreto sui debiti della PA

IMU, novità su termini e aliquote nel decreto sui debiti della PA

Delibere comunali per definire aliquote e detrazioni pubblicate entro il 16 maggio, dichiarazioni per variazioni non oltre il 30 giugno

Vedi Aggiornamento del 10/05/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 10/05/2013
11/04/2013 - Il decreto legge sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni a professionisti e imprese introduce novità anche in materia di Imu.
 
Tra le misure per l’equilibrio finanziario degli enti locali sono infatti contenute nuove scadenze cui contribuenti e Comuni dovranno attenersi per il pagamento dell’imposta municipale propria.
 
Cosa cambia per contribuenti e Comuni
Le delibere comunali che definiscono aliquote e detrazioni devono essere inviate solo in via telematica ed inserite nel portale “Federalismo Fiscale” entro il 16 maggio.
 
In mancanza di decisioni o in caso di ritardo nella definizione dei parametri in base ai quali calcolare l’imposta, il versamento della prima rata deve essere pari al 50 per cento dell’imposta calcolata sull’aliquota e sulle detrazioni vigenti nell’anno precedente.
 
La seconda rata va versata a saldo, con eventuale conguaglio, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre. Anche in questo caso, in mancanza di tali atti ci si può rifare ai contenuti delle delibere pubblicate entro il 16 maggio dell’anno di riferimento o alla situazione vigente nell’anno precedente.
 
Dichiarazioni per variazioni
Il decreto legge modifica anche i termini entro cui devono essere comunicati l’inizio del possesso dell’immobile o le variazioni rilevanti che possono provocare cambiamenti nell’importo dell’Imu. Ai sensi della nuova norma i dati devono essere comunicati non più nei 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate le variazioni, ma entro il 30 giugno dell’anno successivo.

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