
Società tra Professionisti, il regolamento in Gazzetta Ufficiale
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PROFESSIONE
Società tra Professionisti, il regolamento in Gazzetta Ufficiale
Obbligatorio informare il cliente sull’incarico e su possibili conflitti di interesse, facendogli scegliere a chi affidare il lavoro
Vedi Aggiornamento
del 09/09/2015
Vedi Aggiornamento del 09/09/2015
05/04/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che regola il funzionamento delle STP, Società tra professionisti, come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2012 e dalla Legge Liberalizzazioni 27/2012, che ha abolito le tariffe professionali gettando le basi per la riforma delle professioni.
Il regolamento, che nei giorni scorsi ha ottenuto il via libero del Ministero della Giustizia ed è stato registrato dalla Corte dei Conti, si basa sui principi della trasparenza e della concorrenza. I professionisti devono infatti informare il cliente con un atto scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell’eventuale presenza di conflitti di interesse.
Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, sulla presenza di ausiliari e sull’elenco dei soci con finalità di investimento.
Come si forma la STP
La Societàtra professionisti può essere costituita secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in ordini o albi.
La STPpuò anche configurarsi come società multidisciplinare per l’esercizio di più attività professionali. In questo caso deve iscriversi nell’albo previsto per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.
Chi può partecipare alla STP
I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari.
Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.
Iscrizione della STP agli albi e registri delle imprese
La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti, allegando l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Se la STP non risulta idonea all’iscrizione, prima di procedere al diniego il consiglio dell’ordine o del collegio professionale segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che può presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
La STP deve inoltre essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
Il regolamento, che nei giorni scorsi ha ottenuto il via libero del Ministero della Giustizia ed è stato registrato dalla Corte dei Conti, si basa sui principi della trasparenza e della concorrenza. I professionisti devono infatti informare il cliente con un atto scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell’eventuale presenza di conflitti di interesse.
Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, sulla presenza di ausiliari e sull’elenco dei soci con finalità di investimento.
Come si forma la STP
La Societàtra professionisti può essere costituita secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in ordini o albi.
La STPpuò anche configurarsi come società multidisciplinare per l’esercizio di più attività professionali. In questo caso deve iscriversi nell’albo previsto per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.
Chi può partecipare alla STP
I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari.
Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.
Iscrizione della STP agli albi e registri delle imprese
La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti, allegando l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Se la STP non risulta idonea all’iscrizione, prima di procedere al diniego il consiglio dell’ordine o del collegio professionale segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che può presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
La STP deve inoltre essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 08/02/2013 n.34
Ministero della Giustizia - Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”
Legge dello Stato 24/03/2012 n.27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto-legge liberalizzazioni)
Legge dello Stato 12/11/2011 n.183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Suppl. Ordinario n. 234)
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