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Appalti, proposta l’abolizione della responsabilità solidale

Appalti, proposta l’abolizione della responsabilità solidale

Pacchetto Semplificazioni: norma inefficace con troppi oneri per le imprese

Vedi Aggiornamento del 22/04/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/04/2015
14/06/2013 - La responsabilità solidale negli appalti non aiuta a contrastare l’evasione fiscale, ma implica una serie di oneri a danno delle imprese. E' a partire da questa considerazione che il Pacchetto Semplificazioni intende abrogare la norma introdotta dal DL 83/2012 per lo sviluppo e la crescita.
 
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
La bozza all’esame del Governo propone di eliminare la responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, mentre in quelli tra committente e appaltatore la sostituisce con una sanzione da 5 mila a 200 mila euro.
 
Cos’è la responsabilità solidale
L’articolo 13 ter del DL 83/2012 per lo sviluppo e la crescita prevede che negli appalti di opere e servizi l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale può essere evitata se l’appaltatore, acquisendo una documentazione prima del versamento del corrispettivo, verifica che il subappaltatore ha eseguito correttamente gli adempimenti previsti. Allo stesso tempo, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione.
Vale lo stesso meccanismo per i pagamenti tra committente e appaltatore. Il primo, infatti, paga l’appaltatore solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante la corretta esecuzione degli adempimenti.

Lo scorso ottobre l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E ha chiarito che la responsabilità solidale scatta per i contratti stipulati dall’11 ottobre e che gli adempimenti possono essere autocertificati. Le disposizioni sulla responsabilità solidale diventano infatti operative per i contratti stipulati dopo il 12 agosto 2012, data di entrata in vigore del DL 83/2012, ma dato che, in base alla Legge 212/2000, Statuto del contribuente, gli adempimenti fiscali diventano obbligatori sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della norma, per i contratti stipulati dopo il 12 agosto 2012 la certificazione deve essere richiesta solo per i pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (Leggi Tutto).
 
Perché abolirla
Come si legge nella relazione del testo, le norme sulla responsabilità solidale, studiate per contrastare l’evasione fiscale, si sono dimostrate inefficaci. Il meccanismo dell’autocertificazione “conferma l’inutilità dell’inadempimento perché chi la riceve non può effettuare i dovuti controlli”.
 
La norma, spiega la relazione, ha inserito costose procedure amministrative a carico delle imprese che stipulano contratti di appalto e subappalto, soprattutto per quanto riguarda le verifiche sul versamento dell’Iva.
 
Si tratta, sottolineano i relatori, di procedure complesse, non richieste nella normale attività di impresa, che hanno determinato la sospensione di alcuni pagamenti, ponendosi quindi in contrasto con la Direttiva 2011/7/Ue contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
 
La responsabilità solidale, continua la relazione, mina il principio dell’autonomia contrattuale, della certezza e della buona fede tra le parti. Le imprese sono infatti costrette ad operare a credito, senza certezza di incasso, devono anticipare l’Iva dovuta dal committente consentendo però a quest’ultimo di detrarla. Per incassare il corrispettivo le imprese devono inoltre dimostrarla propria correttezza tributaria.
 
La relazione fa notare che così si crea una sproporzione tra prestazione e controprestazione, che vengono trasferite ai privati alcune funzioni di controllo di competenza della Pubblica Amministrazione e che gli appaltatori e subappaltatori italiani vengono discriminati a vantaggio degli operatori esteri. Una situazione vietata dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

DURC
La bozza all’esame del Governo estende la possibilità di rilascio del Durc con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Ciò significa che sarà possibile avere diritto al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione. Il testo prevede inoltre che il Durc abbia durata di 180 giorni, sia acquisito solo con procedura informatica e venga richiesto solo nei momenti fondamentali del contratto.
 
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