
Il Cni spiega come funzionano le Società tra professionisti
PROFESSIONE
Il Cni spiega come funzionano le Società tra professionisti
In un vademecum forme societarie, trattamento fiscale e responsabilità
Vedi Aggiornamento
del 18/04/2016
04/06/2013 - In una Società tra Professionisti (Stp) deve esserci una separazione concettuale tra soggetto che esercita l’attività professionale e l’esecutore della stessa. A chiarirlo è il Vademecum elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che offre una guida alla costituzione delle Stp.
In questo modo, si legge nell’introduzione, si evita la spersonalizzazione della prestazione professionale che, anche se svolta in forma societaria, deve essere sempre riferibile a un professionista incaricato.
Il bilanciamento tra la forma societaria e la necessità d individuare un professionista responsabile della prestazione, sottolinea il vademecum, è stato raggiunto con la Legge di Stabilità 183/2011, che ha aperto la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali, e il DM 34/2012, che regola il funzionamento delle Stp.
Forme societarie
Le società tra professionisti non costituiscono una nuova forma societaria rispetto a quelle già esistenti, ma una particolare fattispecie derivante dall’attività esercitata. La forma di società da adottare dipende dai soci, che al momento della costituzione devono fare delle valutazioni in merito a responsabilità patrimoniale, dotazione patrimoniale minima, struttura degli organi sociali e trattamento fiscale.
La società semplice presenta maggiore affinità con le attività degli studi professionali, in quanto è la società tipo utilizzata per l’esercizio di attività non commerciali. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza ha ricondotto a questo modello i casi di prestazione professionale, realizzati congiuntamente da più professionisti, non legati tra loro da un contratto di associazione professionale. La società semplice è infine quella con il costo di costituzione più basso.
Fisco e situazione patrimoniale
Dal punto di vista fiscale, tutte le Stp sono soggette a Irap, Imposta regionale sulle attività produttive. Il reddito è invece tassato con l’Ires solo nelle società di capitali, dove, dopo la distribuzione degli utili, il socio paga anche l’Irpef o l’imposta sostitutiva.
Le Stp sono considerate società che svolgono attività non commerciali. Per questo sono escluse dalla normativa fallimentare.
I crediti vantati dalle Stp non godono in genere del privilegio previsto dall’articolo 2751 bis del Codice civile, a meno che non si dimostri il rapporto personale tra cliente e professionista.
Iscrizione all’albo
Gli imprenditori, si legge nel vademecum, a prescindere dall’attività economica esercitata sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese nella sezione ordinaria o speciale. Visto che la Legge 183/2011 non prevede un caso specifico per le Stp, nel vademecum si ipotizza che debbano seguire le norme che regolano le società tradizionali ed iscriversi quindi nella sezione ordinaria.
Le Stp devono inoltre iscriversi in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Responsabilità dei soci
Data la distinzione tra società e soci, la società è il soggetto che risponde delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ma ha limitati poteri di controllo sull’adempimento delle obbligazioni assunte e sull’esecuzione dell’incarico conferito, che è svolto dal socio professionista incaricato.
La società è quindi il soggetto responsabile nei confronti dei clienti per le obbligazioni assunte e risponde con il proprio patrimonio per i danni causati ai clienti nell’esecuzione delle prestazioni. L’impatto dei danni provocati sul patrimonio della società e, nel caso di società con autonomia patrimoniale imperfetta, sul patrimonio dei singoli soci, viene mitigato dalla polizza assicurativa obbligatoria.
Nel caso in cui la società sia costretta a rifondere i danni subiti dal cliente nell’esecuzione della prestazione professionale, la polizza assicurativa copre l’ammontare dei danni fino al raggiungimento del massimale assicurato. Se il massimale non è bastevole, la società risponde con il proprio patrimonio e se questo non risulta sufficiente la responsabilità patrimoniale si estende sui patrimoni dei singoli soci.
In questo modo, si legge nell’introduzione, si evita la spersonalizzazione della prestazione professionale che, anche se svolta in forma societaria, deve essere sempre riferibile a un professionista incaricato.
Il bilanciamento tra la forma societaria e la necessità d individuare un professionista responsabile della prestazione, sottolinea il vademecum, è stato raggiunto con la Legge di Stabilità 183/2011, che ha aperto la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali, e il DM 34/2012, che regola il funzionamento delle Stp.
Forme societarie
Le società tra professionisti non costituiscono una nuova forma societaria rispetto a quelle già esistenti, ma una particolare fattispecie derivante dall’attività esercitata. La forma di società da adottare dipende dai soci, che al momento della costituzione devono fare delle valutazioni in merito a responsabilità patrimoniale, dotazione patrimoniale minima, struttura degli organi sociali e trattamento fiscale.
La società semplice presenta maggiore affinità con le attività degli studi professionali, in quanto è la società tipo utilizzata per l’esercizio di attività non commerciali. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza ha ricondotto a questo modello i casi di prestazione professionale, realizzati congiuntamente da più professionisti, non legati tra loro da un contratto di associazione professionale. La società semplice è infine quella con il costo di costituzione più basso.
Fisco e situazione patrimoniale
Dal punto di vista fiscale, tutte le Stp sono soggette a Irap, Imposta regionale sulle attività produttive. Il reddito è invece tassato con l’Ires solo nelle società di capitali, dove, dopo la distribuzione degli utili, il socio paga anche l’Irpef o l’imposta sostitutiva.
Le Stp sono considerate società che svolgono attività non commerciali. Per questo sono escluse dalla normativa fallimentare.
I crediti vantati dalle Stp non godono in genere del privilegio previsto dall’articolo 2751 bis del Codice civile, a meno che non si dimostri il rapporto personale tra cliente e professionista.
Iscrizione all’albo
Gli imprenditori, si legge nel vademecum, a prescindere dall’attività economica esercitata sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese nella sezione ordinaria o speciale. Visto che la Legge 183/2011 non prevede un caso specifico per le Stp, nel vademecum si ipotizza che debbano seguire le norme che regolano le società tradizionali ed iscriversi quindi nella sezione ordinaria.
Le Stp devono inoltre iscriversi in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Responsabilità dei soci
Data la distinzione tra società e soci, la società è il soggetto che risponde delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ma ha limitati poteri di controllo sull’adempimento delle obbligazioni assunte e sull’esecuzione dell’incarico conferito, che è svolto dal socio professionista incaricato.
La società è quindi il soggetto responsabile nei confronti dei clienti per le obbligazioni assunte e risponde con il proprio patrimonio per i danni causati ai clienti nell’esecuzione delle prestazioni. L’impatto dei danni provocati sul patrimonio della società e, nel caso di società con autonomia patrimoniale imperfetta, sul patrimonio dei singoli soci, viene mitigato dalla polizza assicurativa obbligatoria.
Nel caso in cui la società sia costretta a rifondere i danni subiti dal cliente nell’esecuzione della prestazione professionale, la polizza assicurativa copre l’ammontare dei danni fino al raggiungimento del massimale assicurato. Se il massimale non è bastevole, la società risponde con il proprio patrimonio e se questo non risulta sufficiente la responsabilità patrimoniale si estende sui patrimoni dei singoli soci.