
Opere cimiteriali, i geometri non possono progettarle
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PROFESSIONE
Opere cimiteriali, i geometri non possono progettarle
Per il TAR Veneto le opere igieniche non connesse a singoli fabbricati competono solo agli ingegneri
Vedi Aggiornamento
del 24/02/2020
Vedi Aggiornamento del 24/02/2020
18/07/2013 - Le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri: a ricordarlo è il Tribunale Amministrativo del Veneto con la Sentenza 633/2013 che accoglie un ricorso dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona.
Il ricorso era stato presentato contro il Comune di Sona (VR) che, con una delibera, ha approvato un progetto esecutivo per la realizzazione di loculi cimiteriali redatto e firmato da un geometra.
La sentenza si fonda sulle prescrizioni del RD 1306/1912 che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene la cui progettazione è di pertinenza esclusiva degli ingegneri quando non riguardi singoli fabbricati.
Con riferimento al RD 274/1929 che ne disciplina la professione, la sentenza chiarisce anche le competenze professionali dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato.
In materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili, essa riguarda solo le costruzioni rurali che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti.
Il ricorso era stato presentato contro il Comune di Sona (VR) che, con una delibera, ha approvato un progetto esecutivo per la realizzazione di loculi cimiteriali redatto e firmato da un geometra.
La sentenza si fonda sulle prescrizioni del RD 1306/1912 che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene la cui progettazione è di pertinenza esclusiva degli ingegneri quando non riguardi singoli fabbricati.
Con riferimento al RD 274/1929 che ne disciplina la professione, la sentenza chiarisce anche le competenze professionali dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato.
In materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili, essa riguarda solo le costruzioni rurali che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti.
Norme correlate
Sentenza 30/04/2013 n.633
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Competenze professionali per opere cimiteriali
Regio Decreto 11/02/1929 n.274
Regolamento per la professione di geometra.
Approfondimenti
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