
Governo del territorio e opere strategiche, se ne occuperà lo Stato
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NORMATIVA
Governo del territorio e opere strategiche, se ne occuperà lo Stato
Con la riforma del Titolo V passeranno allo Stato anche la sicurezza sul lavoro, i beni paesaggistici e l'ordinamento delle professioni intellettuali
Vedi Aggiornamento
del 19/04/2016
Vedi Aggiornamento del 19/04/2016
02/04/2014 - Le norme generali in materia di governo del territorio e le infrastrutture strategiche diventeranno di esclusiva competenza statale. Alle Regioni resta la pianificazione e la realizzazione di infrastrutture a livello locale. Lo prevede il ddl Costituzionale per la modifica del Titolo V della Costituzione e la riforma del Senato, approvato in Consiglio dei Ministri.
Il testo uscito dal CdM presenta qualche novità rispetto alla prima versione della bozza. Dalle competenze assegnate in via esclusiva allo Stato scompare la definizione "urbanistica", prima associata al governo del territorio. Dal momento che il ddl prevede che siano indicate esplicitamente solo le competenze dello Stato e che quelle delle Regioni si desumano in modo residuale, si può dedurre che le Regioni continueranno ad occuparsi della pianificazione e della realizzazione di infrastrutture a livello locale.
Il termine "grande opera" viene inoltre sostituito da infrastruttura strategica. Ciò significa che non sarà la dimensione, ma l’importanza dell’infrastruttura a decretare l’ente competente.
Lo Stato si occuperà in via esclusiva anche di ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale, funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane, ordinamento degli enti di area vasta. Un riordino in questo senso è stato previsto anche dal disegno di legge "Delrio", in base al quale dal 2015 il governo del territorio sarà articolato in due livelli amministrativi a elezione diretta (Regioni e Comuni), mentre le Province resteranno come enti di area vasta e compariranno dieci Città metropolitane (Torino, Milano, Roma Capitale, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).
Confermato infine il passaggio nel raggio di competenza esclusiva dello Stato della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici, ordinamento delle professioni intellettuali, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia, grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale.
Ricordiamo che il ddl costituzionale mira a correggere gli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001.
Dal 2001, infatti, materie come il governo del territorio, le infrastrutture e l’energia sono soggette alla legislazione concorrente. Le leggi regionali coesistono quindi con quelle nazionali, ma si è notato che questo parallelismo di norme spesso complica la vita agli addetti ai lavori del settore costruzioni.
Gli investimenti non sono infatti facilitati da una situazione normativa frastagliata, che provoca conflitti di competenza tra Stato ed enti locali, facendo lievitare i costi e i tempi per la realizzazione delle opere.
Il Cnappc, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ha accolto con favore la notizia. Il presidente Leopoldo Freyrie ha affermato che “eestituendo alla competenza legislativa dello Stato materie come l’energia e le grandi reti infrastrutturali che, obiettivamente, non possono essere lasciate alla logica delle “piccole patrie”, il testo rappresenta bene lo spirito dei tempi, la nuova Costituzione materiale del Paese, stanco dei lunghi e inconcludenti riti legislativi e desideroso di principi chiari e decisioni certe.”
“Attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato le “norme generali sul procedimento amministrativo,” - ha continuato Freyrie - sarà possibile ora stabilire termini certi, per tutto il territorio nazionale, per l’esercizio del potere amministrativo e della revoca degli atti mministrativi, così favorendo la certezza delle D.I.A., S.C.I.A. e degli atti di autoamministrazione” certificati sulla base della responsabilità' professionale. Analogamente sarà possibile una più forte e incisiva semplificazione normativa, basando, ad esempio i regolamenti edilizi comunali su linee guida nazionali di tipo esistenziale - prestazionale, sulle caratteristiche degli edifici e del costruire sostenibile.
Il testo uscito dal CdM presenta qualche novità rispetto alla prima versione della bozza. Dalle competenze assegnate in via esclusiva allo Stato scompare la definizione "urbanistica", prima associata al governo del territorio. Dal momento che il ddl prevede che siano indicate esplicitamente solo le competenze dello Stato e che quelle delle Regioni si desumano in modo residuale, si può dedurre che le Regioni continueranno ad occuparsi della pianificazione e della realizzazione di infrastrutture a livello locale.
Il termine "grande opera" viene inoltre sostituito da infrastruttura strategica. Ciò significa che non sarà la dimensione, ma l’importanza dell’infrastruttura a decretare l’ente competente.
Lo Stato si occuperà in via esclusiva anche di ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale, funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane, ordinamento degli enti di area vasta. Un riordino in questo senso è stato previsto anche dal disegno di legge "Delrio", in base al quale dal 2015 il governo del territorio sarà articolato in due livelli amministrativi a elezione diretta (Regioni e Comuni), mentre le Province resteranno come enti di area vasta e compariranno dieci Città metropolitane (Torino, Milano, Roma Capitale, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).
Confermato infine il passaggio nel raggio di competenza esclusiva dello Stato della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici, ordinamento delle professioni intellettuali, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia, grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale.
Ricordiamo che il ddl costituzionale mira a correggere gli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001.
Dal 2001, infatti, materie come il governo del territorio, le infrastrutture e l’energia sono soggette alla legislazione concorrente. Le leggi regionali coesistono quindi con quelle nazionali, ma si è notato che questo parallelismo di norme spesso complica la vita agli addetti ai lavori del settore costruzioni.
Gli investimenti non sono infatti facilitati da una situazione normativa frastagliata, che provoca conflitti di competenza tra Stato ed enti locali, facendo lievitare i costi e i tempi per la realizzazione delle opere.
Il Cnappc, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ha accolto con favore la notizia. Il presidente Leopoldo Freyrie ha affermato che “eestituendo alla competenza legislativa dello Stato materie come l’energia e le grandi reti infrastrutturali che, obiettivamente, non possono essere lasciate alla logica delle “piccole patrie”, il testo rappresenta bene lo spirito dei tempi, la nuova Costituzione materiale del Paese, stanco dei lunghi e inconcludenti riti legislativi e desideroso di principi chiari e decisioni certe.”
“Attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato le “norme generali sul procedimento amministrativo,” - ha continuato Freyrie - sarà possibile ora stabilire termini certi, per tutto il territorio nazionale, per l’esercizio del potere amministrativo e della revoca degli atti mministrativi, così favorendo la certezza delle D.I.A., S.C.I.A. e degli atti di autoamministrazione” certificati sulla base della responsabilità' professionale. Analogamente sarà possibile una più forte e incisiva semplificazione normativa, basando, ad esempio i regolamenti edilizi comunali su linee guida nazionali di tipo esistenziale - prestazionale, sulle caratteristiche degli edifici e del costruire sostenibile.
Norme correlate
Legge dello Stato 12/04/2016
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: 'Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione'
Legge dello Stato 07/04/2014 n.56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Approfondimenti
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