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Impianti termici, il Veneto si adegua al nuovo libretto

Impianti termici, il Veneto si adegua al nuovo libretto

Dal 15 ottobre dopo gli interventi di manutenzione dovrà essere redatto il rapporto di efficienza energetica

Vedi Aggiornamento del 08/10/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 08/10/2015
11/09/2014 - Il Veneto adotta il nuovo libretto per gli impianti termici. È stata pubblicata la delibera 1363/2014 che, oltre a contenere il fac-simile del libretto di impianto, precisa che l’obbligo di adeguamento scatterà dal 15 ottobre.
 
Come specificato nel testo della delibera, l’adozione del nuovo modello di libretto di impianto, contenuto nell’Allegato A, è stata ritenuta necessaria per correggere alcuni refusi, ma soprattutto per dare istruzioni più precise sulla compilazione telematica.
 
In questo modo, si legge nel testo, la Regione punta a correggere la sensibile difformità rilevata sul territorio nell’applicazione della normativa in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
 
Sulla base di quanto deciso a livello nazionale, la delibera stabilisce che i libretti degli impianti termici dovranno essere adeguati entro il 15 ottobre 2014. Ricordiamo che, entro il 15 ottobre, chi effettua la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti deve essere dotato del nuovo modello di libretto. I proprietari degli impianti, invece, non hanno invece l'obbligo di dotarsi dei nuovi libretti entro il 15 ottobre, ma potranno rispettare le tempistiche normalmente previste per la manutenzione. Limportante è che, nei controlli eseguiti a partire dal 15 ottobre, sia consegnato loro il nuovo modello di libretto.
 
Dalla stessa data, dopo gli interventi di controllo e manutenzione, dovrà essere redatto il rapporto di efficienza energetica.
 
Quest’ultimo obbligo vale solo per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ma non per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili.


 
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