
Appalti, i requisiti professionali sono esclusi dall’avvalimento
NORMATIVA
Appalti, i requisiti professionali sono esclusi dall’avvalimento
CdS: non si può ricorrere all’ausilio di un altro soggetto per integrare una condizione strettamente personale
Vedi Aggiornamento
del 31/05/2016

04/09/2015 - Per sopperire alla mancanza dei requisiti professionali non si può ricorrere all’avvalimento. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 3698/2015.
Nel caso esaminato dal CdS, la Stazione Appaltante chiedeva l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per lo svolgimento di alcuni servizi messi in gara. Un concorrente, escluso perché, non essendo iscritto all’Albo, si era avvalso dell’ausilio di un altro soggetto, aveva fatto ricorso.
I giudici hanno confermato la decisione della Stazione Appaltante spiegando che l’iscrizione rappresenta un requisito generale o soggettivo, che si riferisce all'idoneità professionale e collegato all’esperienza necessaria per svolgere incarichi simili.
Non si tratta quindi, hanno spiegato i giudici, di un requisito trasferibile da un operatore ad un altro, ma di una situazione personale e dell’affidabilità morale e professionale del concorrente.
Il CdS ha infine ricordato che l’avvalimento è possibile per soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità tecnica, economica e finanziaria. Fanno quindi eccezione i requisiti strettamente personali, come quelli di idoneità morale e professionale.
Nel caso esaminato dal CdS, la Stazione Appaltante chiedeva l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per lo svolgimento di alcuni servizi messi in gara. Un concorrente, escluso perché, non essendo iscritto all’Albo, si era avvalso dell’ausilio di un altro soggetto, aveva fatto ricorso.
I giudici hanno confermato la decisione della Stazione Appaltante spiegando che l’iscrizione rappresenta un requisito generale o soggettivo, che si riferisce all'idoneità professionale e collegato all’esperienza necessaria per svolgere incarichi simili.
Non si tratta quindi, hanno spiegato i giudici, di un requisito trasferibile da un operatore ad un altro, ma di una situazione personale e dell’affidabilità morale e professionale del concorrente.
Il CdS ha infine ricordato che l’avvalimento è possibile per soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità tecnica, economica e finanziaria. Fanno quindi eccezione i requisiti strettamente personali, come quelli di idoneità morale e professionale.