
Ascensori per disabili, ok anche se riducono gli spazi comuni
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NORMATIVA
Ascensori per disabili, ok anche se riducono gli spazi comuni
Cassazione: i disagi dei condòmini sono controbilanciati dal normale utilizzo del bene comune da parte del condomino portatore di handicap
Vedi Aggiornamento
del 23/01/2020

Vedi Aggiornamento del 23/01/2020
07/09/2015 - Un ascensore per disabili può essere installato anche se riduce la larghezza della scala condominiale. Inoltre, i lavori possono essere autorizzati anche in deroga alle regole sulla maggioranza previste per le innovazioni ordinarie.
È questa, in sintesi, la conclusione cui è arrivata la Corte di Cassazione che, con la sentenza 16846/2015, ha respinto il ricorso di un condominio.
A detta dei ricorrenti, l’installazione dell’ascensore arrecava un danno ai condòmini compromettendo l’utilizzo della cosa comune. I giudici hanno affermato invece che, nel valutare la presenza di eventuali danni, bisogna confrontare gli interessi delle parti. In questo caso, i disagi lamentati dai condòmini sono controbilanciati dal normale utilizzo del bene comune da parte del condomino portatore di handicap.
D’altro canto, i ricorrenti avevano obiettato che la delibera per l’autorizzazione dei lavori dovesse essere adottata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
La Cassazione ha fatto notare che l’ascensore è un’opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, in base alla Legge 13/1989, l’autorizzazione può avvenire anche con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Infine, i giudici hanno affermato che l’ascensore non rendeva inservibile la scala, dal momento che lasciava a disposizione 72 centimetri per il transito, quindi uno spazio idoneo a consentire il passaggio di una persona.
È questa, in sintesi, la conclusione cui è arrivata la Corte di Cassazione che, con la sentenza 16846/2015, ha respinto il ricorso di un condominio.
A detta dei ricorrenti, l’installazione dell’ascensore arrecava un danno ai condòmini compromettendo l’utilizzo della cosa comune. I giudici hanno affermato invece che, nel valutare la presenza di eventuali danni, bisogna confrontare gli interessi delle parti. In questo caso, i disagi lamentati dai condòmini sono controbilanciati dal normale utilizzo del bene comune da parte del condomino portatore di handicap.
D’altro canto, i ricorrenti avevano obiettato che la delibera per l’autorizzazione dei lavori dovesse essere adottata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
La Cassazione ha fatto notare che l’ascensore è un’opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, in base alla Legge 13/1989, l’autorizzazione può avvenire anche con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Infine, i giudici hanno affermato che l’ascensore non rendeva inservibile la scala, dal momento che lasciava a disposizione 72 centimetri per il transito, quindi uno spazio idoneo a consentire il passaggio di una persona.
Norme correlate
Legge dello Stato 09/01/1989 n.13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
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