
No al condono edilizio se sull’area sopraggiunge un vincolo
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NORMATIVA
No al condono edilizio se sull’area sopraggiunge un vincolo
CdS: valutare caso per caso se il vincolo c’è nel momento in cui è esaminata la domanda di sanatoria, non se è stato imposto dopo la realizzazione delle opere
Vedi Aggiornamento
del 06/07/2018

Vedi Aggiornamento del 06/07/2018
24/05/2016 - Le opere abusive in area vincolata non possono essere condonate, neanche se il vincolo è stato imposto dopo la realizzazione degli edifici. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 1941/2016.
Nel caso esaminato, un’azienda agricola aveva realizzato, senza nessun titolo abilitativo, due manufatti in legno e altri materiali di risulta, che erano stati aggiunti alla costruzione principale fatta di cemento armato.
Successivamente l’azienda aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria che era stato però negato. Non solo, perché la Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo aveva anche imposto la demolizione delle costruzioni di legno.
I responsabili avevano però obiettato che le strutture di legno erano state costruite negli anni Settanta, mentre il vincolo, con l’adozione del Piano per il Parco, era subentrato successivamente, nel 2002. In base a queste considerazioni, al momento della realizzazione le costruzioni avrebbero potuto ottenere il permesso in sanatoria.
I giudici del Tar e quelli del Consiglio di Stato hanno invece dato torto all’azienda e confermato l’ordine di demolizione. Il CdS ha ricordato che, in base all’articolo 32 della Legge 47/1985, “ai fini del rilascio del condono edilizio per immobili che ricadono in aree vincolate, occorre il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo anche se il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere”.
Questo significa che le valutazioni vanno condotte caso per caso, ma che la presenza del vincolo conta nel momento in cui deve essere esaminata la domanda di condono e non in quello in cui sono stati realizzati gli abusi.
Per questi motivi i responsabili sono stati condannati alla demolizione delle opere e al pagamento di una multa.
Nel caso esaminato, un’azienda agricola aveva realizzato, senza nessun titolo abilitativo, due manufatti in legno e altri materiali di risulta, che erano stati aggiunti alla costruzione principale fatta di cemento armato.
Successivamente l’azienda aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria che era stato però negato. Non solo, perché la Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo aveva anche imposto la demolizione delle costruzioni di legno.
I responsabili avevano però obiettato che le strutture di legno erano state costruite negli anni Settanta, mentre il vincolo, con l’adozione del Piano per il Parco, era subentrato successivamente, nel 2002. In base a queste considerazioni, al momento della realizzazione le costruzioni avrebbero potuto ottenere il permesso in sanatoria.
I giudici del Tar e quelli del Consiglio di Stato hanno invece dato torto all’azienda e confermato l’ordine di demolizione. Il CdS ha ricordato che, in base all’articolo 32 della Legge 47/1985, “ai fini del rilascio del condono edilizio per immobili che ricadono in aree vincolate, occorre il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo anche se il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere”.
Questo significa che le valutazioni vanno condotte caso per caso, ma che la presenza del vincolo conta nel momento in cui deve essere esaminata la domanda di condono e non in quello in cui sono stati realizzati gli abusi.
Per questi motivi i responsabili sono stati condannati alla demolizione delle opere e al pagamento di una multa.
Norme correlate
Sentenza 13/05/2016 n.1941
Consiglio di Stato - Se l'area viene sottoposta a vincolo non si può ottenere il condono per gli interventi realizzati in precedenza
Legge dello Stato 28/02/1985 n.47
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Legge Nicolazzi)
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