
Obbligo di preventivo scritto, le istruzioni degli Ingegneri
NORMATIVA
Obbligo di preventivo scritto, le istruzioni degli Ingegneri
Le polizze assicurative dei professionisti offriranno più garanzie. Dal CNI il punto della situazione sulla legge ‘Concorrenza’
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del 26/10/2017

20/09/2017 - Obbligo di preventivo scritto o digitale e ultrattività decennale della copertura per responsabilità civile derivante dall’attività professionale. Sono alcune delle novità introdotte dalla legge per la Concorrenza (Legge 124/2017) che stanno avendo un forte impatto sulla vita dei professionisti, tanto da spingere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) a fare il punto della situazione. Con una circolare approvata nei giorni scorsi, il CNI ha sintetizzato i contenuti della norma e fornito qualche spiegazione.
Il compenso deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La legge, spiega il CNI, ribadisce gli obblighi già previsti dal Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012), che ha previsto la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, ma aggiunge che le comunicazioni devono necessariamente avvenire in forma scritta o digitale.
Questo non vale solo per le nuove polizze, ma anche per quelle esistenti, che possono quindi essere rinegoziate. La legge, spiega il CNI, non significa che tutte le polizze devono avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma solo che il regolamento contrattuale offra questa possibilità. Sarà poi il contraente a decidere se sottoscrivere questa estensione pagandone il prezzo.
Obbligo di preventivo scritto o digitale
Dal 29 agosto 2017, i professionisti che accettano un incarico hanno l’obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.Il compenso deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La legge, spiega il CNI, ribadisce gli obblighi già previsti dal Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012), che ha previsto la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, ma aggiunge che le comunicazioni devono necessariamente avvenire in forma scritta o digitale.
Trasparenza delle informazioni ai clienti
I professionisti hanno l’obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni per assicurare la massima trasparenza nei confronti dell’utenza. Il Dpr 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, ricorda il CNI, aveva già introdotto la possibilità di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni. La legge sulla concorrenza ora rende obbligatorio ciò che prima era solo una facoltà.Polizze assicurative dei professionisti
In base alla legge sulla Concorrenza, nelle condizioni generali delle polizze assicurative deve essere inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi alla scadenza della polizza, ma riferiti a fatti verificati nel periodo di operatività della copertura.Questo non vale solo per le nuove polizze, ma anche per quelle esistenti, che possono quindi essere rinegoziate. La legge, spiega il CNI, non significa che tutte le polizze devono avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma solo che il regolamento contrattuale offra questa possibilità. Sarà poi il contraente a decidere se sottoscrivere questa estensione pagandone il prezzo.