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Permesso di costruire con silenzio assenso, sarà più facile ottenerlo nelle aree vincolate

Permesso di costruire con silenzio assenso, sarà più facile ottenerlo nelle aree vincolate

Il nuovo ddl semplificazioni consentirà la formazione del titolo abilitativo se il richiedente ha già le autorizzazioni necessarie

Vedi Aggiornamento del 24/05/2024
Permesso di costruire con silenzio assenso - Foto: dimaberkut 123RF.com
Permesso di costruire con silenzio assenso - Foto: dimaberkut 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/05/2024
28/03/2024 - Le norme sulla formazione del permesso di costruire con silenzio assenso sugli immobili vincolati o situati in area vincolata stanno per cambiare.
 
Lo prevede il nuovo disegno di legge sulle semplificazioni, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, che contiene una modifica all’articolo 20 del Testo Unico dell’edilizia sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
 

Come cambierà il permesso di costruire con silenzio assenso in area vincolata

In base alle norme attualmente in vigore, si può ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso se decorrono inutilmente i termini per il rilascio senza che il Comune abbia opposto il diniego. In presenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, non è invece mai possibile ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso ed è sempre necessario indire una conferenza di servizi.
 
Il ddl approvato dal Consiglio dei Ministri ammorbidisce il divieto. Il ddl prevedendo sempre che, in presenza dei vincoli, debba essere attivata la Conferenza di servizi, ma consente la formazione del permesso di costruire con silenzio assenso se il soggetto che presenta la domanda ha già ottenuto le autorizzazioni e i nulla osta necessari dalle autorità preposte alla tutela del vincolo.
 

Perché modificare il permesso di costruire con silenzio assenso in presenza di vincoli

Come spiegato nella relazione illustrativa, il dover procedere sempre con una conferenza di servizi rappresenta un inutile aggravio a carico del soggetto che presenta la domanda. 

Se la normativa è rigida, la giurispridenza ha iniziato a dare un'interpretazione più flessibile e coerente con l'esigenza di semplificazione delle procedure che si è fatta strada negli anni.
 
L’anno scorso il Tar Toscana, con la sentenza 72/2023, si è pronunciato su un intervento in un’area a vincolo paesaggistico affermando che, se la domanda di permesso di costruire è corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge (nel caso in esame l’autorizzazione paesaggistica), le Amministrazioni non devono acquisire altri atti di assenso né indire una conferenza di servizi, perché questa non avrebbe alcuna utilità, ma determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento.
 
Analogamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza 9969/2023, ha spiegato che il Comune non può negare a priori la formazione del permesso di costruire con silenzio assenso solo perché l’intervento avverrebbe in un’area sottoposta a vincolo. Si tratterebbe di una illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto del silenzio assenso, che vanificherebbe i tentativi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Le sentenze, però, sono vincolanti solo per i soggeti coinvolti nel contenzioso che dirimono. Tutti gli altri devono continuare a rifarsi alle norme contenute nel Testo Unico dell'edilizia. Per evitare incertezze e nuovi contenziosi, il nuovo ddl semplificazioni modifica la normativa di riferimento affinchè le regole meno stringenti siano operative per tutti.
 
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