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IVA sui canoni di locazione, risoluzione Agenzia Entrate

Aliquota del 10% se la cooperativa ha costruito per vendere

19/01/2006 - Con la Risoluzione n. 4 del 9 gennaio 2006, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello sul tema dell’IVA sui canoni di locazione, con riferimento all’art. 11 della Legge n. 212/2000. La richiesta di chiarimenti riguardava l’applicazione dell’IVA sui canoni relativi a un contratto di locazione a termine (8 anni), stipulato con una cooperativa a proprietà indivisa, costruttrice dell’alloggio. L’interpellante ha precisato che la cooperativa fruisce di "sovvenzione regionale", ai sensi dell'art. 8 della legge 179/19921, per il "recupero o nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti", e che il contratto di locazione prevede il diritto di prelazione nella "cessione in proprietà" della medesima unità. Secondo il contribuente i canoni suddetti devono essere considerati esenti da IVA in quanto la Cooperativa ha costruito l'immobile "solo ed unicamente per una locazione a termine (condizione necessaria per l'ottenimento della sovvenzione regionale)". Sarebbe inoltre ininfluente l'eventuale successiva vendita agli stessi locatari che godono comunque del diritto di prelazione nella cessione in proprietà. Se l’IVA fosse applicata si verificherebbe una duplicazione dell'imposta stessa, assolta sul corrispettivo della vendita al lordo dei canoni e anche sugli stessi canoni di locazione. L’Agenzia precisa che occorre innanzitutto verificare se la locazione dell'abitazione sia stata effettuata da un'impresa che l'ha costruita per la vendita o per la locazione. Nel primo caso, le cooperative che costruiscono per vendere sono assoggettate al pagamento dell’IVA con l'aliquota del 10%; nel secondo caso, quello delle cooperative che costruiscono per affittare, la prestazione configura un'operazione esente da IVA. Nel caso esaminato la Cooperativa in questione – si legge nella risoluzione - risulta essersi qualificata come "impresa costruttrice per la vendita". Pertanto, conclude l’Agenzia, i canoni di locazione sono da assoggettare ad I.V.A. con l'aliquota del 10% ai sensi del D.P.R. n. 633/72.