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Cappotto termico, caldaie efficienti, fotovoltaico, antisismica: come ottenere il superbonus

Asseverazioni, APE, requisiti tecnici e di costo, dichiarazione di conformità, regolarità urbanistica: tutte le regole della detrazione

Ultimo aggiornamento: 11/10/2023
 
Realizzare un cappotto termico, sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche, ridurre il rischio sismico degli edifici.
 
Dal 1° luglio 2020 questi interventi godono del superbonus, che ha aliquote al 90% o al 110% e scadenze differenziate a seconda degli edifici su cui vengono realizzati gli interventi. Il superbonus può essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni (4 anni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022) o in 10 anni.

A seconda della data dei titoli abilitativi o dei documenti che provano l’avvio dei lavori, è possibile optare per lo sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari oppure per la cessione del credito diretta da parte del beneficiario. Il credito di imposta corrispondente al Superbonus può essere utilizzato in 4 anni o in 10 anni.
 

Superbonus, aliquote al 110% o 90% e scadenze

Il Superbonus è in vigore con aliquote e scadenze differenziate.
 
Condomìni: 110% >> 90% >> 70% >> 65%
Per i condomìni il superbonus scende al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
 
Nel 2023, continuano ad ottenere il superbonus al 110% i condomìni che:
- hanno presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022 se i lavori sono stati deliberati tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022;
- hanno presentato la CILAS entro il 31 dicembre 2022 se i lavori sono stati deliberati entro il 18 novembre 2022;
- hanno richiesto il titolo abilitativo, per interventi di demolizione e ricostruzione, entro il 31 dicembre 2022.
 
La data della delibera deve essere attestata dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.
 
Edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario: 110% o 90%
Negli edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario, il superbonus scende al 90% fino al 31 dicembre 2023, al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino al 31 dicembre 2025.
 
Nel 2023, continuano ad ottenere il superbonus al 110% gli edifici che:
- hanno presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022;
- hanno richiesto il titolo abilitativo, per interventi di demolizione e ricostruzione, entro il 31 dicembre 2022.
 
Edifici unifamiliari: 110% o 90%
Gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ottengono il superbonus:
- al 110% fino al 31 dicembre 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- al 90% dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 se adibiti a prima casa, il cui proprietario abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro.
 
Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:
- contribuente > 1
- se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
- se sono presenti familiari, in numero pari a:
-- un familiare > +0,5 
-- due familiari > +1
-- tre o più familiari > +2.

I soggetti che accedono al Superbonus 90% hanno diritto ad un contributo a fondo perduto, regolato dal DM 31 luglio 2023. Il contributo spetta in relazione alle spese agevolate, entro un limite massimo di 96mila euro, sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. L’importo del contributo non può essere superiore al 10% delle spese ammesse al contributo. Hanno diritto al contributo anche i soggetti che hanno scelto lo sconto in fattura o la cessione del credito.
 
Organizzazioni senza scopo di lucro: 110% o 90%
Per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale, che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus nel 2023 è al 90%. È possibile mantenerlo al 110% solo se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
 
Strutture sociosanitarie e assistenziali: 110%
Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale possono ottenere il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 rispettando le seguenti condizioni:
- le organizzazioni o associazioni devono possedere immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
- i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi né indennità di carica.
 
Case popolari e cooperative: 110%
Gli edifici appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), o enti assimilati, e alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, ottengono il Superbonus al 110% per:
- le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato completato il 60% dei lavori.
 
Comuni dei crateri sismici: 110%
Nei comuni dei crateri dei terremoti che, dal 2009, hanno interessato il Centro Italia, il Superbonus continuerà ad avere l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025.
 

Superbonus, la normativa

Il superbonus 110% è stato introdotto dal Decreto Rilancio - DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare con i primi chiarimenti e il Provvedimento con le istruzioni su sconto in fattura e cessione del credito.

I lavori di efficientamento energetico iniziati dopo il 6 ottobre 2020, per ottenere la detrazione, devono rispettare i requisiti contenuti nel DM Requisiti tecnici e massimali di costo e nel Decreto Prezzi MiTE. I tecnici devono asseverare il rispetto di tali requisiti e inviare la documentazione all'Enea seguendo le indicazioni del DM Asseverazioni

Per asseverare i lavori antisismici, i tecnici devono invece fare riferimento al DM 329/2020 del Ministero delle Infrastrutture.

Dai giorni successivi l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a pubblicare quasi quotidianamente Risposte a interpelli, chiarimenti, e risposte a domande dei cittadini su molti casi particolari, come, ad esempio: il frazionamento dell'edificio, gli immobili non residenziali, il cappotto termico interno, la presenza di difformità urbanistiche fino alla seconda maxi-Circolare del 22 dicembre 2020.

Con la Legge di Bilancio 2021, oltre alla proproga, sono intervenute modifiche che hanno allargato la platea dei beneficiari e la casistica dei lavori agevolati. A febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida al superbonus 110%.

La Legge 101/2021 sul Fondo Complementare al PNRR ha introdotto proroghe differenziate in base ai soggetti beneficiari e agli edifici su cui sono realizzati gli interventi. Le proroghe sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2022.

L’Agenzia ha fornito spiegazioni sulla correlazione tra Superbonus e ampliamento volumetricobonus mobili, gestione dei lavori da parte di un general contractor. Il 16 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Prezzi del MiTE che fissa i costi massimi per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali.

Il Decreto 'Antifrode' (DL 157/2021) ha esteso l'obbligo del visto di conformità per per chi usufruisce direttamente del Superbonus come detrazione Irpef.

Il Decreto Sostegni-ter (Legge 25/2022) ha introdotto dei limiti per la cessione del credito, l’obbligo del contratto collettivo nazionale e le sanzioni per i professionisti.

Il Decreto “Ucraina” - “Taglia bollette” - “Energia” (DL 21/2022) ha introdotto l’obbligo della qualificazione Soa e del contratto collettivo.

Il Decreto "Aiuti" (DL 50/2022) ha spostato al 30 settembre 2022 il termine entro cui deve essere completato il 30% dei lavori nelle unifamiliari e ha liberalizzato la cessione del credito dalle banche a tutte le Partite Iva.
 
IDL Aiuti quater (e la relativa legge di conversione) ha prorogato, con condizioni, le scadenze per condomìni, unifamiliari e organizzazioni senza scopo di lucro, ha abbassato l’aliquota al 90% per condomìni e unifamiliari e ha portato a 5 i passaggi della cessione del credito.
 
La Legge di Bilancio per il 2023 ha modificato i termini per la presentazione delle CILAS.

Il Decreto sulla cessione del credito (Legge 38/2023) ha eliminato la cessione del credito per i nuovi interventi e introdotto la possibilità di usufruire della detrazione in 10 anni.

La Legge di conversione del Decreto Asset o Omnibus (Legge 136/2023) ha esteso al 31 dicembre 2023 il termine entro cui le persone fisiche, che entro il 30 settembre 2022 hanno completato almeno il 30% dell’intervento complessivo, possono beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari

 

Cappotto termico e caldaie efficienti

Per ottenere il superbonus, è necessario realizzare lavori “trainanti” di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:
a) Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
 
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari;
- 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;
- 30mila euro per quelli più grandi.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017). Su Edilportale/Archiproducts sono reperibili numerosi sistemi a cappotto conformi ai CAM.

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.

b) Caldaie a condensazione, a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Solo nei Comuni montani è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. 
 
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Il superbonus è calcolato su un tetto di spesa di 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nei condomìni fino a otto unità immobiliari e di 15mila euro negli edifici con più unità immobiliari.
 
L’installazione dei pannelli può avvenire sulle parti comuni degli edifici condominiali, sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio e sulle pertinenze, come le pensiline dei parcheggi.
 
c) Caldaie a condensazione, a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Nelle singole unità immobiliari dei Comuni montani, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Nelle zone non metanizzate ottirne il superbonus l'installazione di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle. 
 
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
 

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche

A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus anche:
 
- gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata o condivisa in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

Il Superbonus si applica all'installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni. L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro

A patto che siano installate congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) potranno essere detratti con il superbonus anche le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
 

Superbonus per gli interventi agevolati con ecobonus

Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, godono del Superbonus.
 
Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre ottiene il Superbonus, ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

L'ENEA ha spiegato che i sistemi di ventilazione meccanica (VMC), anche se non previsti dalle norme sull'ecobonus, possono ottenere il Superbonus se la loro installazione avviene congiuntamente ad un intervento di coibentazione dell’edificio o di sostituzione degli impianti.
 

Superbonus per gli immobili vincolati

Negli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, dà diritto al superbonus qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
 
Per gli interventi di efficientamento energetico che prevedono la posa del cappotto termico sugli edifici di interesse storico e architettonico, realizzati prima del 1945 e situati in centri storici o aree di interesse pubblico, è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017). Su Edilportale/Archiproducts sono reperibili numerosi sistemi a cappotto conformi ai CAM.
 

Superbonus e irregolarità urbanistiche

Le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Questo significa che si possono realizzare gli interventi sulle parti comuni dei condomìni in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle irregolarità nei propri appartamenti, a condizione che tali irregolarità non riguardino le parti comuni.
 
Gli interventi agevolati con il Superbonus, anche se realizzati sulle parti strutturali e i prospetti degli edifici, sono considerati manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati previa presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) attestante alternativamente:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile;
- gli estremi del provvedimento che ha consentito la legittimazione dell’immobile, come il titolo abilitativo in sanatoria;
- che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.
I tecnici non devono accertare la regolarità dei lavori eseguiti dopo la realizzazione dell'immobile, ma resta ferma la possibilità di segnalare le irregolarità nelle sedi opportune.

Per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), è sufficiente la descrizione dell’intervento nella CILA.

Le eventuali varianti in corso d’opera sono comunicate a fine lavori e costituiranno una integrazione della CILA presentata.
 
Per il Superbonus si utilizza l'apposito Modulo CILAS (allegato alla Legge 108/2021).

Non sono considerati manutenzioni straordinarie e non possono essere realizzati con CILA gli interventi che implicano la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Se le violazioni sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
 

Superbonus per demolizione e ricostruzione

Il superbonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017). Su Edilportale/Archiproducts sono reperibili numerosi sistemi a cappotto conformi ai CAM.
 
L’intervento di demolizione e ricostruzione deve qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). La definizione di ristrutturazione edilizia è stata modificata recentemente dal Decreto Semplificazioni includendo le demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
 
In presenza di un ampliamento, si può ottenere il Sismabonus 110% o 90% anche sulla parte ampliata, mentre l’Ecobonus 110% o 90% è riconosciuto solo sulla volumetria originaria.
 

Superbonus e miglioramento sismico

Il Superbonus è riconosciuto in zona sismica 1, 2 e 3 per:
- i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;
- i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
 
Il Superbonus è riconosciuto a prescindere dalla classe di rischio che si ottiene. Il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare.
 
Accedono al Superbonus anche gli interventi per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguiti congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.
 
Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%
 
Hanno diritto al Superbonus anche gli interventi di riparazione o locali, definiti dal punto 8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC (DM 17 gennaio 2018).
 
Chi realizza interventi antisismici agevolati con il Sismabonus o il Superbonus ha inoltre diritto al Bonus Mobili.
 
Nei centri storici, per la realizzazione dei lavori antisismici è necessario redigere un progetto unitario e non su singole unità immobiliari. È responsabilità del tecnico accertare che l’intervento sia realizzato su un’unità strutturale o che si sia in presenza di un “intervento di riparazione o locale”.
 
Gli interventi di dimensionamento del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
 

Superbonus: condomìni, prime e seconde case

Il superbonus si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:
a) dai condomìni (anche da quelli fino a 4 unità con unico proprietario);
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
e) da organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore.

Nei condomìni non c'è differenza tra prime e seconde case. Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, possono ottenere il superbonus per l’efficientamento energetico su massimo due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. 
 
Gli interventi di efficientamento energetico, eseguiti sulle singole unità immobiliari di un condominio, possono ottenere il superbonus 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
 
Rientrano nel superbonus le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera. Con il Decreto Agosto è stato chiarito che per accesso autonomo dall’esterno si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”.

Con la Legge di Bilancio 2021 il concetto è stato ulteriormente chiarito: una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
 
Gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti possono ottenere il superbonus solo se prima casa di un proprietario con reddito di riferimento fino a 15.000 euro.
 
Sono invece escluse le abitazioni di tipo signorile e le abitazioni in ville rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/8 e quelle appartenenti alla A/9 ma non aperte al pubblico. Sono, quindi, agevolabili i lavori eseguiti su immobili A/9 aperti al pubblico
 

Sconto in fattura e cessione del credito

È possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito se entro il 16 febbraio 2023 ricorre una o più di queste condizioni:

- è stata presentata la Cila;
- è stata approvata la delibera per la realizzazione dei lavori (per gli interventi in condominio);
- è stato richiesto il permesso di costruire (per i lavori di demolizione e ricostruzione);
- sono stati effettuati pagamenti documentabili da bonifici, sono stati stipulati accordi vincolanti tra le parti per la fornitura di beni da installare, sono stati stipulati accordi non vincolanti attestati dalle autocertificazioni del venditore e dell’acquirente (per gli interventi di edilizia libera).

Lo sconto in fattura consiste in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Nella cessione del credito, il credito di imposta corrispondente alla detrazione è ceduto ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

Si può ottenere lo sconto in fattura, o optare per la cessione del credito, anche se i lavori, la progettazione degli interventi e i servizi attinenti ai lavori sono effettuati da professionisti incaricati dal committente, ma gestiti da un general contractor o da una Esco.

I crediti possono essere ceduti al massimo quattro volte. Le tre cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, come SGR, SIM, SICAV e SICAF, o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Dal 1° maggio 2022 è in vigore il divieto di cessione parziale successiva alla prima. Al credito viene quindi attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Le banche possono, in ogni momento, cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). Si tratta dei clienti con partita Iva che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo e che, dopo aver acquistato il credito, non possono cederlo a loro volta. 

Il cessionario può essere chiamato a rispondere in solido in caso di dolo o colpa grave. Per evitare la responsabilità solidale, il cessionario deve acquisire un elenco di documenti:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi o autodichiarazione per i casi di edilizia libera;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla Asl o autodichiarazione nel caso in cui la notifica non sia richiesta;
- visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese;
- asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condòmini;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione;
- un’attestazione di aver assolto agli obblighi antiriciclaggio, rilasciata da una banca o un istituto di credito che, dopo aver acquistato il credito, lo cedono a loro volta;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM 329/2020, che ha modificato il DM 58/2017 sulla classificazione del rischio sismico.

La responsabilità solidale del cessionario che acquista i crediti da una banca è evitata anche se la banca rilascia un’attestazione sul possesso di tutta la documentazione.

I cessionari possono utilizzare il credito in 10 anni seguendo le regole messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.

Se la comunicazione relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito è stata inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, si può scegliere di utilizzare in 10 anni i crediti residui per gli anni 2022 e seguenti.

Se la comunicazione relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito è stata inviata all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, si può scegliere di utilizzare in 10 anni i crediti residui per gli anni 2023 e seguenti.

L’opzione è irrevocabile, non rettificabile né annullabile.

L’opzione di utilizzo del credito in 10 anni può essere esercitata anche solo per una parte della quota della rata. Con comunicazioni successive si può comunicare la rateizzazione in 10 anni anche delle quote residue della stessa rata.
 
 

APE, visto di conformità, polizza assicurativa, sanzioni

Per ottenere il superbonus, gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e, nel loro complesso, assicurare, anche congiuntamente all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L'APE deve essere rilasciato da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o altri tecnici abilitati dopo un corso di formazione) nella forma della dichiarazione asseverata.
 
Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini del Superbonus che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
 
Per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve acquisire:
- il ‘visto di conformità’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il ‘visto di conformità’ è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all'opzione scelta vanno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo (quest’anno il termine è slittato al 15 aprile);
- per gli interventi di riqualificazione energetica, la ‘asseverazione’ del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato (ingegneri, architetti e, a determinate condizioni, i geometri) e trasmessa all'Enea sulla base del Decreto Asseverazioni del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- per gli interventi di miglioramento sismico, la ‘asseverazione’ dell'efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico, redatta secondo le Linee guida per la classificazione del rischio sismico, e la ‘asseverazione’ della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciate da professionisti specializzati in questo campo (architetti e ingegneri). 
 
Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il professionista deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.
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Requisiti Tecnici, congruità delle spese e Asseverazioni

Le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Per attestare la congruità delle spese si deve far riferimento al decreto requisiti tecnici e massimali di costo del Ministero dello Sviluppo Economico e al Decreto Prezzi MiTE del 14 febbraio 2022.
 
La documentazione deve essere trasmessa all'Enea sulla base del Decreto Asseverazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
 
Le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili con il Superbonus. Non sono stati approvati gli emendamenti che proponevano di applicare l'agevolazione alle spese per le diagnosi energetica e sismica, anche non seguite dai lavori.
 

Superbonus e obbligo di applicazione del contratto collettivo

Dal 27 maggio 2022, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un'opera di importo complessivo superiore a 70.000 euro, possono ottenere il superbonus solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Considerando solo le opere agevolate dai bonus, si tratta dei cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti preposti al rilascio del visto di conformità dovranno controllare la presenza di queste informazioni. Per le attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
 

Superbonus e qualificazione SOA

Sono previsti obblighi di qualificazione per i lavori di importo superiore a 516mila euro svolti in appalto o in subappalto.

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, per poter ottenere la detrazione, le imprese chiamate ad eseguire i lavori in appalto o in subappalto dovranno:
- essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
- essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
 
Dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA.

La soglia di 516mila euro deve essere calcolata in riferimento al singolo contratto di appalto o subappalto.
 

Superbonus e delibere condominiali

Per deliberare la realizzazione dei lavori agevolati con il Superbonus, la richiesta di un finanziamento bancario e l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, nell’assemblea condominiale è richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio.

La Legge di Bilancio 2021 aggiunge la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
 

Gli altri bonus per gli edifici

Il superbonus si aggiunge a quelli vigenti fino al 2024:
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3.