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Premi volumetrici per l’isolamento termico degli edifici

Premi volumetrici per l’isolamento termico degli edifici

Scomputo per spessori di murature e solai destinati all'isolamento; semplificazioni per solare termico e fotovoltaico

Vedi Aggiornamento del 29/04/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 29/04/2010
11/03/2008 - Premio volumetrico per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, 25 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle ESCO, installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA, attribuzione all’Enea delle funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”. Sono questi i principali contenuti dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 febbraio scorso. Il decreto stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, definendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia, e creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. Bonus volumetrici per pareti e solai Il provvedimento prevede che, negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici. Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Norme di questo tipo sono già vigenti in alcune Regioni: la Basilicata esclude dai computi i maggiori spessori di murature esterne e solai e i maggiori volumi necessari al miglioramento dell’isolamento termico ed acustico ( leggi tutto ). In Lombardia l’involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette ai limiti di fabbisogno di energia previsti dalle disposizioni regionali, non saranno considerati nei computi, a condizione che vi sia una riduzione di almeno il 10% rispetto ai limiti previsti dalle norme regionali ( leggi tutto ). Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti a DIA; sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici. Per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà sufficiente una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il ruolo dell’Enea All’Enea saranno affidate le funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”: l’ente avrà il compito di monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi; assicurare l'informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico. Ogni anno l’Agenzia predisporrà un Rapporto annuale per l'efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da individuare con i Piani di azione sull'efficienza energetica (PAEE) nei quali i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente dovranno indicare gli obiettivi nazionali di risparmio energetico. Ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni Con le modalità previste dall’art. 2, comma 167, della Finanziaria 2008, saranno ripartiti fra le Regioni e le Province autonome, gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali indicativi individuati con i PAEE. Successivamente le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali. Alle Regioni inadempienti sarà inviato dal Governo un motivato richiamo a provvedere; in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, il Governo procederà al commissariamento. Dal 1° gennaio 2009, agli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCO, saranno destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Edilizia pubblica Le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio. Saranno, infine obbligate a redigere la certificazione energetica degli edifici, in caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati, e ad esporre al pubblico l’attestato di certificazione, ai sensi del Dlgs 192/2005. Lo schema di decreto legislativo è ora all'esame della Confererenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari per il relativo parere.
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