
Partite Iva, ecco come entrare nel regime fiscale dei ‘vecchi minimi’
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Partite Iva, ecco come entrare nel regime fiscale dei ‘vecchi minimi’
Collegio Nazionale Agrotecnici: chi si iscrive entro gennaio può usufruire del vecchio sistema di tassazione al 5% fino a 30mila euro
Vedi Aggiornamento
del 19/02/2015

Vedi Aggiornamento del 19/02/2015
26/01/2015 - C’è ancora qualche giorno di tempo per aprire la Partita Iva ed entrare nel regime dei vecchi minimi. Con la circolare 197/2015 il Collegio nazionale degli agrotecnici spiega come fare.
Per usufruire del vecchio sistema si deve aprire la Partita Iva entro il 30 gennaio 2015, dichiarando il 31 dicembre 2014 come data di inizio dell’attività.
La scappatoia è possibile grazie all’articolo 35, comma 1 del Dpr 633/1972, in base al quale i soggetti che intraprendono l’esercizio di una attività di impresa o di un’arte o professione devono dichiararlo entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate può comunque chiedere una prova dell’inizio effettivo dell’attività, come ad esempio l’esistenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2014 o emessa nel 2015, ma da cui emerga che la prestazione è stata effettuata nel 2014.
L’inizio dell’attività può inoltre essere provato dall’iscrizione alla Cassa di previdenza, che deve essere effettuata entro il trentesimo giorno dall'inizio dell'attività.
Ricordiamo che accedendo ai vecchi minimi, i professionisti con redditi fino a 30 mila euro saranno tassati con un’aliquota al 5% e godranno dell’agevolazione per cinque anni o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età.
La Legge di Stabilità per il 2015 ha invece cambiato le regole, rendendole meno vantaggiose per i professionisti, che fino a 15 mila euro saranno tassati con un’imposta sostitutiva al 15% senza nessun limite di tempo o di età.
Per usufruire del vecchio sistema si deve aprire la Partita Iva entro il 30 gennaio 2015, dichiarando il 31 dicembre 2014 come data di inizio dell’attività.
La scappatoia è possibile grazie all’articolo 35, comma 1 del Dpr 633/1972, in base al quale i soggetti che intraprendono l’esercizio di una attività di impresa o di un’arte o professione devono dichiararlo entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate può comunque chiedere una prova dell’inizio effettivo dell’attività, come ad esempio l’esistenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2014 o emessa nel 2015, ma da cui emerga che la prestazione è stata effettuata nel 2014.
L’inizio dell’attività può inoltre essere provato dall’iscrizione alla Cassa di previdenza, che deve essere effettuata entro il trentesimo giorno dall'inizio dell'attività.
Ricordiamo che accedendo ai vecchi minimi, i professionisti con redditi fino a 30 mila euro saranno tassati con un’aliquota al 5% e godranno dell’agevolazione per cinque anni o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età.
La Legge di Stabilità per il 2015 ha invece cambiato le regole, rendendole meno vantaggiose per i professionisti, che fino a 15 mila euro saranno tassati con un’imposta sostitutiva al 15% senza nessun limite di tempo o di età.
Norme correlate
Accordo 19/01/2015 n.197
Collegio nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati - regime dei minimi” precedente al 1 gennaio 2015
Legge dello Stato 23/12/2014 n.190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)
Decreto Pres. Repubblica 26/10/1972 n.633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Approfondimenti
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