Network
Pubblica i tuoi prodotti
Dipendenti iscritti all’albo: niente Partita Iva per lavori occasionali, ma solo se saltuari ed episodici

Dipendenti iscritti all’albo: niente Partita Iva per lavori occasionali, ma solo se saltuari ed episodici

Il CNI chiarisce: le prestazioni devono essere effettuate in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente e senza ripetitività

Vedi Aggiornamento del 15/09/2015
Dipendenti iscritti all’albo: niente Partita Iva per lavori occasionali, ma solo se saltuari ed episodici
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 15/09/2015
06/02/2015 - bsp;- Per considerare occasionale, e quindi senza obbligo di Partita Iva, il lavoro professionale svolto da un dipendente iscritto all'albo, devono sussistere caratteristiche di saltuarietà, eccezionalità e non ripetitività; inoltre, la prestazione deve essere effettuata in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente.  
 
La precisazione arriva da una Nota di chiarimento del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri che ha ritenuto necessario precisare quanto esposto nella Relazione “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali” che aveva suscitato un po’ di confusione tra gli iscritti all’albo.
 
Nella Relazione infatti si lasciava intendere che la possibilità di svolgimento del lavoro occasionale, in concomitanza di lavoro dipendente per iscritti agli ordini professionali, fosse senza limiti di tempo, di costo e di possesso di Partita IVA.
 
Il CNI specifica che non era minimamente intenzione del documento avallare un’apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un’attività professionale.

La nota di chiarimento evidenzia come l'iscritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolga lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente.
 
In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA. Nella Relazione era già evidenziato, ma non dovutamente enfatizzato, che l’iscritto all’albo che non eserciti lavoro autonomo con regolarità può svolgere attività di lavoro occasionale solo se si tratta di un lavoro saltuario ed episodico.
 
Inoltre specificava che per determinare l’occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (durata massima di 30 giorni del contratto e un compenso non superiori a 5.000 euro nell’anno), in quanto tali disposizioni non valgono per le professioni che prevedono albi professionali; occorre però valutare l’abitualità o meno della prestazione e la natura stessa della prestazione.
 
Solo in questo senso, le prestazioni occasionali per gli iscritti all’Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione. Permangono quindi i caratteri di non ripetitiva ed episodicità, ovvero si deve comunque trattare di un’attività svolta una volta ogni tanto.
 
Infine nel documento di chiarimento il CNI ha riportato le risposte ad alcune domande frequenti.
 
Interessante la risposta alla domanda “Posso svolgere una prestazione professionale inferiore a € 5.000 senza la necessità di aprire una partita IVA?”. Il CNI specifica che la soglia di € 5.000 prevista per le “collaborazioni occasionali” non trova applicazione per i professionisti iscritti ad un albo in quanto non è l’ammontare della prestazione ad individuare l’abitualità o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di partita IVA), ma le modalità di svolgimento.

“Rispetto all’abitualità o meno della prestazione la recente giurisprudenza (Cassazione 02/07/2014 Sent. 15031), ad esempio, ha ricondotto a reddito d’impresa (quindi attività svolta con abitualità) un importo di poco superiore a € 3.000 poiché da elementi extracontabili, riscontrati durante una verifica, sono emersi tratti distintivi di un’attività di impresa organizzata (preventivi per i clienti contenenti specifiche sui materiali, sui costi di trasporto e montaggio, sugli acconti ricevuti)” conclude il CNI.

 
 
Le più lette