
Professionisti, definite le regole per l’accesso al microcredito
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PROFESSIONE
Professionisti, definite le regole per l’accesso al microcredito
Fino a 25 mila euro da rimborsare in sette anni, esclusi autonomi da più di 5 anni e con più di 5 dipendenti
Vedi Aggiornamento
del 16/02/2016

Vedi Aggiornamento del 16/02/2016
13/01/2015 - In attesa che vengano definite in modo strutturale le modalità con cui i liberi professionisti potranno accedere ai fondi europei, sono entrate in vigore le regole per l’accesso al microcredito, di cui beneficeranno anche i lavoratori autonomi.
Il Decreto 176/2014 del Ministero dell’Economia stabilisce che il credito può essere utilizzato per l’avvio di una nuova attività, per l’acquisto di beni, la retribuzione di nuovi dipendenti, il pagamento di corsi universitari e post universitari o comunque volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali.
Sono esclusi i lavoratori autonomi da più di cinque anni o con più di cinque dipendenti. Il limite dei finanziamenti ammonta a 25 mila euro, ma può essere incrementato di 10 mila euro se si prevede l’erogazione frazionata delle risorse in base al raggiungimento di determinati risultati e alla puntualità nel rimborso. La durata massima del finanziamento è di sette anni.
Per sostenere i professionisti, gravati dalla crisi ma spesso esclusi dai finanziamenti pensati solo per le imprese, nei giorni scorsi la Commissaria Ue all'industria, mercato interno e Pmi, Elżbieta Bieńkowska ha annunciato un forum europeo sulle libere professioni che dovrebbe facilitarne l’accesso agli 80 miliardi di fondi Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione e ai 2,4 miliardi di fondi Cosme per la competitività e la crescita economica.
Ricordiamo che lo scorso anno l’Unione Europea ha di fatto equiparato i professionisti alle imprese. Si tratta di un’inversione di tendenza che, permettendo l’accesso a fondi prima riservati alle imprese, è stata pensata per valorizzare il peso economico dei liberi professionisti.
A livello nazionale permangono però alcune preoccupazioni sulle modalità con cui verranno redatti i bandi regionali che gestiranno i finanziamenti comunitari. L’effettiva inclusione dei professionisti dipenderà infatti dalla loro formulazione.
Il Decreto 176/2014 del Ministero dell’Economia stabilisce che il credito può essere utilizzato per l’avvio di una nuova attività, per l’acquisto di beni, la retribuzione di nuovi dipendenti, il pagamento di corsi universitari e post universitari o comunque volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali.
Sono esclusi i lavoratori autonomi da più di cinque anni o con più di cinque dipendenti. Il limite dei finanziamenti ammonta a 25 mila euro, ma può essere incrementato di 10 mila euro se si prevede l’erogazione frazionata delle risorse in base al raggiungimento di determinati risultati e alla puntualità nel rimborso. La durata massima del finanziamento è di sette anni.
Per sostenere i professionisti, gravati dalla crisi ma spesso esclusi dai finanziamenti pensati solo per le imprese, nei giorni scorsi la Commissaria Ue all'industria, mercato interno e Pmi, Elżbieta Bieńkowska ha annunciato un forum europeo sulle libere professioni che dovrebbe facilitarne l’accesso agli 80 miliardi di fondi Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione e ai 2,4 miliardi di fondi Cosme per la competitività e la crescita economica.
Ricordiamo che lo scorso anno l’Unione Europea ha di fatto equiparato i professionisti alle imprese. Si tratta di un’inversione di tendenza che, permettendo l’accesso a fondi prima riservati alle imprese, è stata pensata per valorizzare il peso economico dei liberi professionisti.
A livello nazionale permangono però alcune preoccupazioni sulle modalità con cui verranno redatti i bandi regionali che gestiranno i finanziamenti comunitari. L’effettiva inclusione dei professionisti dipenderà infatti dalla loro formulazione.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 17/10/2014 n.176
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
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