
In vigore il ‘Decreto Scia 2’, ecco cosa cambia
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NORMATIVA
In vigore il ‘Decreto Scia 2’, ecco cosa cambia
Eliminate la Dia e la Cil, restano cinque procedure edilizie. Entro il 9 febbraio 2017 il glossario unico
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del 04/02/2025

Vedi Aggiornamento del 04/02/2025
12/12/2016 - E’ in vigore il decreto “Scia 2” (D.lgs. 222/2016) che semplifica il panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi.
Per rendere più facile la consultazione, in allegato al provvedimento c’è una tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
Il testo fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil. Si tratta dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, della pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Si può utilizzare la Cila per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
La Scia dovrà essere utilizzata per gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La Scia alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
Il permesso di costruire va richiesto per gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.
Snellita anche la certificazione dell’agibilità degli immobili; il decreto, infatti, introduce la possibilità di presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità che la conformità dell'opera al progetto presentato.
Una volta ottenuta la risposta dagli uffici preposti, i progettisti dovrebbero poter presentare la Scia e avviare i lavori senza temere che il cantiere venga fermato.
Il glossario, facilmente consultabile anche dai non addetti ai lavori, dovrebbe essere pronto entro il 9 febbraio 2017, cioè sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto “Scia 2”.
Scia 2: scendono a 5 le attività edilizie
Il decreto, che modifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), individua le cinque procedure edilizie principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire. Scompaiono quindi la Dia e la Cil.Per rendere più facile la consultazione, in allegato al provvedimento c’è una tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
Il testo fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil. Si tratta dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, della pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Si può utilizzare la Cila per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
La Scia dovrà essere utilizzata per gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La Scia alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
Il permesso di costruire va richiesto per gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.
Snellita anche la certificazione dell’agibilità degli immobili; il decreto, infatti, introduce la possibilità di presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità che la conformità dell'opera al progetto presentato.
Consulenza gratuita pre-Scia
Il testo stabilisce che i Comuni forniranno gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria. Questo significa che i tecnici incaricati di elaborare un progetto potranno preventivamente chiedere al Comune un’interpretazione delle norme vigenti, in modo da non incorrere in bocciature e divieti successivi.Una volta ottenuta la risposta dagli uffici preposti, i progettisti dovrebbero poter presentare la Scia e avviare i lavori senza temere che il cantiere venga fermato.
In arrivo il Glossario unico
Per uniformare la normativa edilizia il Ministero delle Infrastrutture dovrà occuparsi della redazione del glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie d’intervento a cui appartengono.Il glossario, facilmente consultabile anche dai non addetti ai lavori, dovrebbe essere pronto entro il 9 febbraio 2017, cioè sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto “Scia 2”.
Adeguamento delle Regioni entro il 30 giugno 2017
In base al decreto, le Regioni e gli Enti locali avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni. In alcuni casi potranno apportare delle modifiche alle procedure.Norme correlate
Decreto Legislativo 25/11/2016 n.222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2)
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
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