13/06/2018 - Confermata ancora una volta, con la sentenza n. 3718 5 giugno 2018 (TAR Campania), la
suddivisione delle competenze affermata nel 2014 dal Consiglio di Stato. Gli interventi di restauro e recupero di edifici vincolati come beni culturali e di interesse storico - artistico, restano fra le
competenze dell’architetto.
Con l’articolo 52 del
Regio Decreto 2537/1925, che regolamenta le professioni di ingegnere e di architetto, la norma stabilisce che
“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.
Competenze ingegneri e architetti, la norma italiana
Le opere di edilizia civile che presentano rilevante
interesse artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, rientrano nelle
competenze dell’architetto, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali la competenza va anche degli ingegneri.
La disposizione risulta sempre vigente ed applicabile, ma nel tempo ha dato vita a diversi contenziosi.
Risolta lo scorso maggio 2018, la causa fra un’amministrazione comunale e un ingegnere sull’affidamento della direzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento di una struttura comunale adiacente ad un palazzo storico, ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.
In virtù dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925, resta legittima la scelta dell’amministrazione comunale. Nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha richiamato una pronuncia del T.A.R. Veneto n. 743/2014 secondo cui gli interventi di restauro e recupero di edifici vincolati come beni culturali e di interesse storico - artistico, come l’edificio oggetto dell’intervento, sono di competenza esclusiva degli architetti e non degli ingegneri; pertanto, l’amministrazione ha affidato l’incarico in parola all’architetto.
La giurisprudenza amministrativa ha concluso sul punto che la norma in questione, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di una adeguata formazione umanistica, deve ritenersi tuttora vigente.
Competenze ingegneri e architetti, le norme europee
La Cassazione, con la sentenza 3915/2016, ha ribadito che la normativa italiana rispetta le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non crea discriminazioni nell’accesso alle opportunità lavorative e che i Paesi membri non sono obbligati a porre l’architettura e l’ingegneria civile su un
piano di parità per l’accesso alla professione di architetto.
Del resto, solo in tre Paesi europei (Belgio, Grecia e Portogallo) i titoli di architetto e ingegnere civile coincidono, mentre in generale per svolgere la professione di architetto bisogna dimostrare il possesso di una
adeguata preparazione in storia dell’arte, restauro e risanamento dei beni tutelati.