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La progettazione architettonica deve essere riservata all’architetto

La progettazione architettonica deve essere riservata all’architetto

Il Cnappc lo mette nero su bianco in una bozza di disegno di legge per l’architettura. Ingegneri in allerta

Vedi Aggiornamento del 01/03/2024
La progettazione architettonica deve essere riservata all’architetto
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 01/03/2024
14/06/2018 - È allarme tra gli Ordini degli Ingegneri per un ‘presunto disegno di legge per l’architettura’ il cui testo, che circola da alcuni giorni, riporta i loghi del Congresso Nazionale degli Architetti e del relativo Consiglio Nazionale (Cnappc).
 
Con una Circolare del 12 giugno scorso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri risponde alla richiesta urgente di intervento “per la tutela della competenza degli ingegneri” proveniente dagli Ordini provinciali, assicurando che “ogni iniziativa legislativa tesa a limitare la legittima competenza degli ingegneri è stata sempre ben attenzionata e tempestivamente contrastata da questo Consiglio Nazionale, con successo”.
 
“Ciò avverrà anche in questo caso - prosegue la circolare -, ove la proposta, allo stato, a quanto pare, di bozza di documento di principi e non di articolato, dovesse intraprendere un cammino parlamentare”.
 
Ma di cosa si tratta? Sul sito ufficiale dell’ottavo Congresso Nazionale degli Architetti, che si svolgerà a Roma dal 5 al 7 luglio prossimi, è pubblicata una bozza di legge per l’architettura o meglio - come ha precisato l’ufficio stampa del Cnappc interpellato dalla nostra redazione - “un contributo di principi che gli architetti italiani intendono offrire al legislatore per la formulazione di una proposta di legge”.
 
Il testo “è un documento di lavoro elaborato dall’apposito gruppo operativo del Cnappc, oggetto del confronto attualmente in atto con gli ordini territoriali tramite i numerosi loro  contributi”.
 

Il disegno di legge per una legge per l’architettura

Il documento contiene le istanze fondamentali della proposta di Legge dell’Architettura che il Cnappc sta redigendo e le precipue finalità di una Legge Quadro che riguarda un’intera società e il benessere di ogni singolo individuo che la compone.
 
È stato condotto uno studio sistematico delle Leggi europee, delle bozze di legge italiane e delle proposte di normativa regionale, per individuare le metodologie migliori per conseguire gli obiettivi di promozione, tutela e sviluppo dell’Architettura. È stata quindi redatta una bozza di articolato che, dopo la discussione con tutte le figure coinvolte, sarà sottoposta al controllo di congruità Costituzionale.
 
L’introduzione alla bozza, tal titolo ‘legge quadro in materia di politiche per l’architettura’, richiama le peculiarità dell’Italia: un Paese unico, con una diversificazione non riscontrabile in nessun altro Paese al mondo, con città caratterizzate da una storia architettonica in evoluzione da migliaia di anni, territori fortemente antropizzati, centri urbani che si susseguono, spesso, senza soluzione di continuità, con sovrapposizioni fisiche e storiche enormemente complesse, in cui la trasformazione del paesaggio e del costruito è parte del patrimonio culturale, espressione dell’identità storica e della cultura collettiva, risorsa strategica delle politiche di sviluppo del Paese”.
 
Il documento prosegue affermando che “le scelte politico-strategiche inerenti l’architettura e il paesaggio intervengono nello sviluppo del Paese in termini di sostenibilità ambientale, economica, sociale, culturale, di efficienza energetica e intervengono a contrastare modificazioni climatiche, a favorire la risoluzione di disagi sociali, a sviluppare economie competitive per un miglioramento generale del livello sociale e umano”.
 
Fatta questa premessa, e “alla luce delle trasformazioni ambientali e sociali in atto, è necessaria la definizione di una legge quadro finalizzata a garantire il benessere della collettività e delle generazioni future, riconoscendo l’architettura e il paesaggio come patrimonio comune di interesse pubblico primario”.
 
L’introduzione di una normativa sulla valorizzazione dell’architettura - spiega il Cnappc - è legittimata dall’articolo 9, comma 2, della Costituzione, secondo cui la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” e dall’obbligo costituzionale di promozione della cultura e della ricerca, che grava su Stato, Regioni ed Enti Locali.
 

La progettazione architettonica, i contenuti della proposta di legge

Il disegno di legge ha, quindi, l’obiettivo primario di individuare le linee politiche di indirizzo per la valorizzazione, la promozione, la diffusione e il miglioramento dell’architettura e l’educazione verso la cultura architettonica, prevedendo azioni corrette di trasformazione dello spazio naturale e antropizzato, nonché fare chiarezza in merito alla definizioni dei termini, ambiti di applicazione e delle competenze di chi opera per essa.
 
La legge introduce, tra le altre cose:
- la definizione di architettura, e di qualità dell’architettura, riconoscendo i valori per la determinazione di essa e l’obbligo al rispetto di tali valori;
- la definizione di progetto come opera dell’ingegno e l’importanza fondamentale del progetto di qualità per il benessere e la coesione sociale, il miglioramento ambientale, lo sviluppo economico, la sicurezza e la compatibilità ambientale;
- il riconoscimento delle figure professionali ammesse ad operare per il bene pubblico.
 
Rispetto a quest’ultimo punto, il testo spiega che “per garantire all’uomo di vivere in uno spazio che non crei, ma risolva disagi sociali e ponga le condizioni per una vita qualitativamente elevata, è necessario l’intervento di tecnici specialisti” e che “riconoscere le competenze degli specialisti è un atto di progresso civile”.
 
Si richiama poi la normativa che regola le competenze sulla progettazione: il Regio Decreto 2537/1925 che individua l’oggetto della professione di Ingegnere e di quella di Architetto, riserva all’Architetto la progettazione architettonica, il restauro e il ripristino degli edifici di carattere storico artistico e ammette anche gli Ingegneri per la parte ‘tecnica’.
 
Viene richiamata la giurisprudenza sul tema, in particolare la sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato che ha definitivamente chiarito la legittimità dell’esclusione degli ingegneri dalla direzione di lavori su immobili di interesse storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti.
 
“Oggi - spiega la bozza - dopo quasi 100 anni dalla legge del 1925, molto è cambiato: non ci si può limitare al riconoscimento dell’edificio di carattere ‘storico artistico’, perché nella maggior parte dei centri urbani è il tessuto stesso che assume carattere storico artistico. Ciò comporta che intervenire su un edificio che non ha caratteristiche storico/artistiche ma è inserito in un tessuto di questa natura, sia esso ‘centro storico’ o ‘territorio storico’ (definito da un piano territoriale), necessita delle stesse competenze esclusive”.
 
La tesi è corroborata dall’esempio di altri Paesi europei: la Francia (che nel 2017 ha festeggiato i 40 anni della legge per l’architettura) stabilisce che il progetto architettonico è di pertinenza dell’architetto; il Portogallo assegna il progetto architettonico alla competenza dell’architetto; la Spagna definisce chiaramente che l’architetto opera in tutti i casi in cui il progetto riguardi la presenza umana; l’Estonia riconosce il ruolo fondamentale dell’architetto.
 
Il Cnappc cita, infine, la Direttiva europea 2005/36 che definisce le competenze del progettista architetto: un insieme di competenze storiche, tecniche, artistiche, umanistiche e, soprattutto sociali, necessarie per intervenire in modo sapiente sulle trasformazioni territoriali.
 

‘La progettazione architettonica va riservata all’architetto’

Per concludere, il testo afferma che “nei centri storici e nei territori storici, le varie discipline professionali coinvolte nel processo di trasformazione del territorio devono coordinarsi all’interno del processo, ma l’attività di progettazione architettonica, e quindi anche del coordinamento delle riflessioni e delle ipotesi risolutive, deve essere riservata a chi ha formazione e quindi competenza per poterla esercitare: l’architetto PPC, nell’ambito delle rispettive competenze (art II comma B della Risoluzione Europea 2001/C73/04)”.
 
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