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Rendimento energetico in edilizia: ok del Senato

La Commissione Industria invita ad emanare prima possibile le norme attuative e a non imporre le tecnologie rinnovabili da installare

Vedi Aggiornamento del 09/02/2007
20/12/2006 - Parere favorevole con osservazioni è stato espresso dalla Commissione Industria del Senato sullo Schema di decreto che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.

Nelle scorse settimane anche le Commissioni Attività produttive e Bilancio della Camera si erano pronunciate positivamente sul provvedimento sottolineando, in particolare, l’opportunità dell’obbligo di certificazione energetica per gli edifici da immettere nel mercato immobiliare, rendendo più aderente il Dlgs 192/2005 alla direttiva 2002/191/CE.

Dello stesso avviso è la Commissione di Palazzo Madama, che chiede di prevedere che l’attestato di certificazione energetica venga messo a disposizione, contestualmente all’atto di trasferimento dell’immobile, e che in assenza di tale attestato il pubblico ufficiale opponga il rifiuto di redigere l’atto.

I senatori sottolineano la necessità di emanare nel più breve tempo possibile la normativa di attuazione prevista dal Dlgs 192/2005, i cui termini sono già scaduti.

Chiedono, inoltre, di evitare la fissazione di limiti minimi di trasmittanza delle componenti dell’edificio, e di limiti alle dimensioni delle superfici vetrate. È opportuno - secondo la Commissione - evitare di imporre l’obbligo di privilegiare particolari tecnologie di produzione di energia rinnovabile (come i pannelli solari per l’acqua sanitaria) a scapito di altre fonti rinnovabili. Potrebbe invece essere previsto che una determinata quantità di energia utilizzata dall’edificio sia prodotta con una pluralità di sistemi, purché tutti rinnovabili. Occorrerebbe - prosegue la Commissione - demandare ai progettisti la scelta della tecnologia più idonea disponibile al momento per la specifica realizzazione edilizia.

Lo schema di Dlgs ha ottenuto parere favorevole anche dalla Conferenza delle Regioni che, tra le altre cose, ha chiesto di eliminare la previsione della reclusione prevista per il direttore dei lavori che presenti al Comune un falso attestato di qualificazione energetica, mantenendo la sanzione da 500 a 3000 euro.

Ricordiamo le principali novità introdotte dallo schema di Decreto: l’estensione agli edifici esistenti della certificazione energetica; l’attestato di qualificazione energetica, in sostituzione del certificato vero e proprio, rilasciato dal direttore dei lavori; la necessità della certificazione energetica per accedere agli incentivi pubblici; l’obbligo di certificazione per tutti gli edifici pubblici, in occasione di stipula o rinnovo dei contratti di gestione degli impianti termici e di climatizzazione.

Per quanto riguarda le regole tecniche, il nuovo decreto rende più restrittivi i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite.