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Debutta il ‘precontenzioso’, lo strumento previsto dal nuovo Codice Appalti

Multata direttamente dall’Anac l’impresa che non ha indicato i requisiti di progettazione nell’offerta, senza andare in Tribunale

Vedi Aggiornamento del 02/01/2017
13/06/2016 - Il nuovo Codice Appalti è entrato nel vivo. Nei giorni scorsi, con un parere sul soccorso istruttorio e sui requisiti per la progettazione che devono essere indicati nelle offerte inerenti agli appalti integrati, l’Anac ha applicato per la prima volta il sistema del precontenzioso previsto dalle nuove norme sui contratti pubblici.
 
Invece che andare in Tribunale, l’impresa e la Stazione Appaltante si sono rivolte all’Autorità anticorruzione, che si è dovuta esprimere entro trenta giorni. Sono state quindi evitate le lungaggini burocratiche, ma soprattutto l’aumento dei costi per la realizzazione del progetto e dell’opera in gara.
 

Appalti integrati e requisiti di progettazione

Nel caso esaminato, un’impresa aveva partecipato ad una gara per la progettazione e la realizzazione di un’opera, ma non aveva allegato all’offerta l’autocertificazione dei requisiti relativi alla progettazione.
 
La Stazione Appaltante aveva quindi attivato la procedura del “soccorso istruttorio”. Invece che escludere l’impresa per la carenza di un elemento essenziale dell’offerta, aveva chiesto di integrare i documenti, ma aveva anche stabilito che l’impresa dovesse pagare una multa.
 
L’impresa non riteneva giusto il pagamento della multa perché, a suo avviso, nel bando la dichiarazione mancante non era indicata tra gli elementi previsti a pena di esclusione.
 

Precontenzioso nel nuovo Codice Appalti

In un caso del genere, normalmente l’impresa avrebbe fatto ricorso al Tar e i tempi per la gestione della gara e la realizzazione dell’opera si sarebbero dilatati, facendo anche salire i costi.
 
L’articolo 211 del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) introduce invece i pareri di precontenzioso, che devono essere espressi dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). In sostanza, le parti sottopongono il caso all’Anac, che poi emette un parere vincolante.
 
Contro il parere dell’Anac si può fare ricorso, ma col rischio di incorrere nell’accusa di aver provocato una “lite temeraria”, cioè di aver agito in malafede o con colpa grave.
 
Nel caso in esame, l’Anac ha dato ragione alla Stazione Appaltante spiegando che l’impresa avrebbe dovuto fornire una dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti firmata del legale rappresentante. Una mancanza del genere fa quindi scattare una sanzione.