NORMATIVA
Codice Appalti, piccole correzioni alle soglie delle gare di progettazione
Gli aggiustamenti agli importi degli incarichi nel comunicato di rettifica degli errori formali
Vedi Aggiornamento del 05/08/2016
20/07/2016 - Con le correzioni formali al nuovo Codice Appalti arrivano anche piccoli aggiustamenti sulle soglie per l’affidamento degli incarichi di progettazione.
Nulla di eclatante, la differenza infatti è di pochi centesimi, tanto che anche queste precisazioni possono essere considerate solo materiali.
Cambiano di conseguenza anche gli altri scaglioni di importo.
Per le gare di progettazione di importo pari o superiore a 40mila euro (non più superiore) e inferiore a 100mila euro (non più inferiore o uguale) si userà la procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori del settore.
Dai 100mila euro in su si utilizzerà la procedura aperta o ristretta. Si tratta delle procedure regolate dagli articoli 60 e 61 del Codice Appalti, in cui qualunque operatore può presentare domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara.
Nulla di eclatante, la differenza infatti è di pochi centesimi, tanto che anche queste precisazioni possono essere considerate solo materiali.
Le soglie delle gare di progettazione
L’affidamento diretto degli incarichi sarà possibile per importi inferiori a 40mila euro. Nella versione del Codice pubblicata ad aprile era invece previsto un imposto inferiore o uguale a 40mila euro.Cambiano di conseguenza anche gli altri scaglioni di importo.
Per le gare di progettazione di importo pari o superiore a 40mila euro (non più superiore) e inferiore a 100mila euro (non più inferiore o uguale) si userà la procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori del settore.
Dai 100mila euro in su si utilizzerà la procedura aperta o ristretta. Si tratta delle procedure regolate dagli articoli 60 e 61 del Codice Appalti, in cui qualunque operatore può presentare domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara.