14/06/2004 - Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. C-3/2002 del 5 aprile 2004) ha precisato che la Direttiva europea 85/384 ha lo scopo di garantire a questi professionisti la possibilità di esercitare la loro professione nell'ambito degli Stati Membri in maniera libera e indipendente e non già quello di stabilire quali sono le competenze di queste due categorie di professionisti.
La Corte inoltre precisa che la divisione e la individuazione delle diverse competenze fra ingegneri e architetti spetta poi al singolo stato membro con proprie normative.
Con queste premesse, la sentenza ha escluso che ingegneri, la cui formazione è rispondente a quanto prevede la direttiva sopra citata, possano svolgere la loro attività relativamente a immobili vincolati poichè l'art. 52 del regio decreto n. 2537/1925 la riserva esclusivamente agli architetti.
Vedi la direttiva;
Direttiva CEE 10/06/1985 n. 85/384/CE
Consiglio Europeo - Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.