
Recupero sottotetti in Lombardia
NORMATIVA
Recupero sottotetti in Lombardia
Dal 31 marzo prossimo vietati interventi in deroga agli strumenti urbanistici
Vedi Aggiornamento
del 21/05/2007
22/03/2005 - Con la pubblicazione su Bollettino regionale della nuova legge urbanistica, la regione Lombardia ha emanato delle regole più severe per il recupero dei sottotetti nella Regione.
La legge regionale 15/7/1996 n. 15 definisce sottotetti “i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza”, promuovendone il recupero ai fini abitativi “con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per contenere i consumi energetici” (art. 1), e con l’avvertenza che gli interventi non possono modificare le altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde".
In base alla nuova legge, a partire dal 31 marzo prossimo non sarà più possibile recuperare sottotetti che presentino caratteristiche in deroga ai limiti volumetrici previsti dagli strumenti urbanistici.
La legge precisa che il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. Gli interventi di recupero possono essere intrapresi a seguito di presentazione della Dia e dopo che siano trascorsi 30 giorni durante i quali il comune può opporsi all'inizio dei lavori.