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Tar Campania: istituzione di riserve naturali

Tar Campania: istituzione di riserve naturali

Riguardano l'ecosfera, non la tutela del paesaggio storico

di Daniela Colonna
10/05/2005 - Una recente sentenza del Tar della Campania ha precisato che i valori che sono alla base della istituzione di una riserva naturale sono connessi a beni-interessi relativi all'ambiente-quantità e all'ecosfera, e non devono confondersi con i diversi profili di tutela di paesaggio storico e antropizzato, che invece attengono ad un'altra materia oggetto di competenza del Ministero per i Beni Culturali. In base all’articolo 2, comma 3 della legge quadro sulle aree protette, le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. E’ dunque evidente l’ancoraggio del presupposto fattuale dell’istituzione della riserva naturale alla sussistenza di specifici e ben individuati valori propriamente naturalistici delle aree interessate (una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche).
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