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Due schede tecniche per i risparmi energetici

Due schede tecniche per i risparmi energetici

Definita una nuova metodologia semplificata

di Rossella Calabrese
20/09/2005 - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre scorso la delibera dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas di approvazione di due schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Le schede tecniche, utilizzate unitamente ai criteri di valutazione di carattere generale definiti dalla deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (Linee guida), consentono di quantificare l'energia risparmiata da ogni singolo intervento. L’Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione n. 143/05, ha prorogato al 30 settembre 2005 i termini per la presentazione delle richieste di verifica e certificazione relative a risparmi energetici conseguiti attraverso progetti realizzati nel periodo tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004. L’Autorità ha ravvisato la necessità di: - elaborare una metodologia semplificata di quantificazione dei risparmi di energia primaria distinguendo le piccole applicazioni cogenerative da quelle con maggiore estensione territoriale; - limitare l'ambito di applicazione delle schede tecniche alle sole utenze di tipo civile; - rivedere i criteri adottati per definire la ripartizione dei titoli di efficienza energetica rilasciati a fronte dei risparmi energetici conseguiti, tra le tre tipologie previste dalle Linee guida; - valorizzare i risparmi ottenuti grazie all'uso di fonti riconosciute come rinnovabili in base alla normativa vigente; - ridefinire il valore del rendimento termico di riferimento per la quantificazione dei risparmi di energia primaria in modo tale da tenere conto della molteplicità di utenze allacciabili ai sistemi oggetto delle schede tecniche; - modificare la metodologia di quantificazione dei risparmi energetici da adottarsi nel caso di semplici estensioni della rete o di nuovi allacciamenti. Il Decreto di approvazione delle due schede tecniche entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
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