
Nuove norme conferimento rifiuti in discarica
NORMATIVA
Nuove norme conferimento rifiuti in discarica
La nuova disciplina entrerà in vigore il 1° gennaio 2006
13/09/2005 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto scorso, il Decreto 3 agosto 2005 con il quale il Ministero dell’Ambiente fissa i nuovi criteri per il conferimento dei rifiuti in discarica, in conformità alla Decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002.
Le discariche alle quali si applicano le nuove norme sono quelle classificate nel Decreto Legislativo 36/2003; i criteri entreranno in vigore il 1° gennaio 2006. ad oggi il quadro della situazione è il seguente: l’art. 11 del Decreto Legge 115/2005, convertito dalla Legge 168/2005, fa slittare dal 16 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 il termine di scadenza del regime transitorio della nuova disciplina delle discariche (D.Lgs. 36/2003, art. 17), ad esclusione delle discariche di II categoria, tipo A, nelle quali si conferivano i materiali in cemento-amianto, il cui termine di smaltimento è stato invece fissato al 23 agosto 2005, data di entrata in vigore della legge 168/2005.
Per il settore edilizio sono diverse le novità.
L’art. 5 distingue tra rifiuti che possono essere conferiti senza preventivo accertamento analitico e rifiuti per i quali tale accertamento è obbligatorio; è confermato il divieto di conferire in discarica per inerti, i rifiuti provenienti da bonifiche di siti contaminati e contenenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti fissati.
L’art. 6 individua i rifiuti per i quali è obbligatoria la caratterizzazione analitica e quelli che invece possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi.
L’art. 7 consente la realizzazione di sottocategorie di discariche all’interno dello stesso impianto secondo criteri fissati dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.
L’art. 8 detta i criteri di ammissibilità per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti pericolosi.
L’art. 9 disciplina il deposito sotterraneo mentre l’art. 10 consente deroghe al decreto relativamente alla fissazione di limiti più elevati qualora, valutando il caso specifico, sia dimostrata l’assenza di rischi di inquinamento ambientale.
Il provvedimento sostituisce il Decreto 13 marzo 2003.