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Nessun preavviso al diniego della Dia

Nessun preavviso al diniego della Dia

Una sentenza del Tar del Veneto chiarisce il procedimento di rifiuto

Vedi Aggiornamento del 05/12/2005
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/12/2005
24/10/2005 - Con la sentenza numero 3418 del 7 settembre scorso, il Tar del Veneto ha stabilito che l’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo), modificato dalla legge 15/2005 non si applica alla Dichiarazione di Inizio Attività (Dia). L’articolo suddetto prevede che, nei procedimenti su istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di esprimere il diniego, comunichi i motivi del non accoglimento della domanda. La motivazione sta nel fatto che la Dia è sottoposta a disciplina autonoma rispetto agli altri procedimenti, è infatti disciplinata dall’articolo 23 comma 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), in cui si legge che il dirigente dell’ufficio tecnico, qualora sussistano le condizioni, comunichi all’interessato di non eseguire i lavori. Il caso in esame riguarda una società che aveva presentato una Dia carente di documentazione tecnica e che si era vista comunicare il diniego dal dirigente comunale, così come previsto dall’articolo 23 del Dpr 380. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla società ritenendo di escludere la Dia dall’ambito di applicazione dell’art. 10-bis della legge 241/90, non ritenendola una istanza di parte ma una dichiarazione con la quale il soggetto interessato comunica l’inizio di un’attività.
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