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Danno ambientale, una norma in Finanziaria

Danno ambientale, una norma in Finanziaria

Per il responsabile multa pari al valore economico del danno

di Rossella Calabrese
09/01/2006 - La legge Finanziaria per il 2006 interviene, tra le altre cose, anche sui temi dell’ambiente. Ai commi 439 e 440 del testo della legge è prevista, infatti, una nuova procedura nel caso in cui un soggetto pubblico incaricato della tutela dell’ambiente, abbia accertato un danno ambientale e, dopo aver obbligato il responsabile al ripristino dei luoghi, tale ripristino non sia stato avviato. In caso di inerzia del responsabile del danno, il Ministro dell’Ambiente emana un’ordinanza esecutiva per obbligarlo a ripristinare la situazione ambientale antecedente, entro un certo termine. Ma, qualora il soggetto non provveda alla riduzione in pristino nei termini, oppure il ripristino sia impossibile o troppo oneroso, il Ministro dell’Ambiente ingiunge il pagamento di una somma pari al valore economico del danno ambientale accertato. Relativamente alla quantificazione del danno, la legge richiede che esso comprenda il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale, con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. Se non è possibile una quantificazione, l’ordinanza ne determina l’ammontare in via equitativa, sulla base del profitto conseguito dal trasgressore, a seguito del comportamento lesivo. Sulla norma sono piovute numerose critiche, sia perché una norma del genere rischia di diventare una sanatoria permanente, sia per l’assenza di criteri per la determinazione dell’ammontare della sanzione. Inoltre, la suddetta norma arriva nel momento in cui il Governo ha presentato le bozze dei Testi Unici ambientali, di cui alla legge delega n. 308/2004, nei quali è recepita anche disciplina comunitaria sulla responsabilità per danno all’ambiente, di cui alla direttiva 35/2004/CE.
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