
Tutela dei lavoratori da amianto e rumore
NORMATIVA
Tutela dei lavoratori da amianto e rumore
Riprende alla Camera l’esame del decreto legislativo
Vedi Aggiornamento
del 21/12/2006
07/02/2006 - Le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera hanno iniziato lo scorso 1° febbraio l’esame dello schema di DLgs in materia di rischi da esposizione dei lavoratori al rumore e all'amianto.
Anche in questo caso il testo è stato trasmesso dal Governo privo del parere della Conferenza Stato-Regioni ma, a differenza di quanto sta accadendo per il Testo unico ambientale, questa circostanza determinerà l’impossibilità per le Commissioni di concluderne l'esame, conformemente alla delega contenuta nella legge comunitaria 2004 (62/2005).
Il D.Lgs, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre scorso, attua la direttiva 2003/10/CE, che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), e la direttiva 2003/18/CE, sulla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
La disciplina introdotta dal provvedimento è più specifica e integra quella del D.Lgs 626/1994 e quella del D.Lgs 277/1991, che viene abrogato.
Lo schema di decreto in esame aggiunge due titoli al D.Lgs 626, relativi al rumore (Titolo V-bis) e all'amianto (Titolo VI-bis).
Riguardo al rumore, il decreto estende il campo di applicazione della normativa ai settori della navigazione aerea e marittima, introduce la definizione di pressione acustica di picco e di livello di esposizione giornaliera e settimanale, la definizione di pressione acustica di picco e di livello di esposizione giornaliera e settimanale, ridefinisce gli obblighi per il datore di lavoro, le norme relative ai dispositivi di protezione individuali, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e all’elaborazione, da parte della Conferenza unificata, di linee guida per l'applicazione della normativa nei settori della musica e delle attività ricreative.
Riguardo all’amianto, il nuovo Titolo VI-bis prevede la limitazione del campo di applicazione della normativa alle sole lavorazioni permesse in base alla legge n. 257 del 1992; introduce l'obbligo preventivo di individuare la presenza di amianto, definisce gli obblighi del datore di lavoro, le misure di prevenzione e protezione, i valori limite delle fibre di amianto nell’aria, il contenuto delle informazioni e della formazione dei lavoratori, l'istituzione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio e, infine, l'istituzione del registro nazionale dei mesoteliomi presso l'ISPESL.
La suddetta limitazione del campo di applicazione della nuova legge alle sole lavorazioni consentite dalla Legge n. 257/1992 (manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti e bonifica delle aree contaminate) recepisce l'articolo 1 della direttiva 83/477/CEE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE, che ha esteso l'ambito applicativo della normativa comunitaria a tutti i settori di attività, compresi quelli marittimo ed aereo, che non erano stati inclusi dalla precedente normativa.
L’esame riprenderà non appena sarà stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Ricordiamo che il termine per il recepimento della 2003/10/CE è fissato al 15 febbraio 2006, mentre quello per la 2003/18/CE al 15 aprile 2006.