
Opere in cemento armato solo per ingegneri e architetti
NORMATIVA
Opere in cemento armato solo per ingegneri e architetti
Tar Lombardia: sì al perito industriale per progettazione e direzione lavori, ma solo per “modeste costruzioni civili”
Vedi Aggiornamento
del 30/04/2008
12/06/2006 - A parte le “funzioni esecutive”, possono essere di competenza dei periti industriali anche la progettazione e la direzione dei lavori, ma solo per “modeste costruzioni civili”. A stabilirlo è il Tar Lombardia con la sentenza n. 1129 del 3 maggio 2006.
A ricorrere al tribunale amministrativo della Lombardia è stato il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Milano, che ha impugnato una determinazione con cui il Comune di Parabiago stabilisce che solo ingegneri ed architetti possono partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento di incarichi relativi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, il coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori relativi all’intervento di sistemazione dell’ex macello comunale.
Secondo il ricorrente, le attività richieste dal Comune sarebbero di competenza dei periti industriali. Non solo. Trattandosi di un incarico dall’importo inferiore ai 100mila euro, l’affidamento potrebbe interessare qualsiasi professionista. Ma il Tar Lombardia ha respinto il ricorso specificando che la “progettazione” e la “direzione” dei lavori vengono previste dal “regolamento per la professione di perito industriale” non come prerogative generali, bensì come competenze che spettano al perito solo in relazione a “modeste costruzioni civili” e in quanto comunque non vengano violate le disposizioni poste da altre norme di legge.
Quando si parla di “modesta costruzione” ci si deve riferire ad un profilo quantitativo e al contempo tecnico-qualitativo. Ciò significa che il parametro di valutazione è la complessità dell’intervento da realizzare.
Nel caso in oggetto non si tratta di un’opera di mera sistemazione o completamento, bensì di un intervento di carattere strutturale che prevede demolizione e realizzazione ex novo di nuovi edifici. Per questo motivo - spiega il tribunale - non si può parlare di “modesta costruzione”. Per questo tipo di lavori (opere di conglomerato cementizio semplice o armato) - come prevede il R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 - la competenza esclusiva rimane a ingegneri e architetti.
E la legislazione successiva , contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non ha modificato tale ripartizione. Ne sarebbe prova l’art. 2 della legge 1068/1971: per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili) la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori è ammessa “nel limite delle rispettive competenze”, con il risultato che “la determinazione della competenza deve essere fatta in base alla normativa preesistente”.
A ricorrere al tribunale amministrativo della Lombardia è stato il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Milano, che ha impugnato una determinazione con cui il Comune di Parabiago stabilisce che solo ingegneri ed architetti possono partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento di incarichi relativi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, il coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori relativi all’intervento di sistemazione dell’ex macello comunale.
Secondo il ricorrente, le attività richieste dal Comune sarebbero di competenza dei periti industriali. Non solo. Trattandosi di un incarico dall’importo inferiore ai 100mila euro, l’affidamento potrebbe interessare qualsiasi professionista. Ma il Tar Lombardia ha respinto il ricorso specificando che la “progettazione” e la “direzione” dei lavori vengono previste dal “regolamento per la professione di perito industriale” non come prerogative generali, bensì come competenze che spettano al perito solo in relazione a “modeste costruzioni civili” e in quanto comunque non vengano violate le disposizioni poste da altre norme di legge.
Quando si parla di “modesta costruzione” ci si deve riferire ad un profilo quantitativo e al contempo tecnico-qualitativo. Ciò significa che il parametro di valutazione è la complessità dell’intervento da realizzare.
Nel caso in oggetto non si tratta di un’opera di mera sistemazione o completamento, bensì di un intervento di carattere strutturale che prevede demolizione e realizzazione ex novo di nuovi edifici. Per questo motivo - spiega il tribunale - non si può parlare di “modesta costruzione”. Per questo tipo di lavori (opere di conglomerato cementizio semplice o armato) - come prevede il R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 - la competenza esclusiva rimane a ingegneri e architetti.
E la legislazione successiva , contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non ha modificato tale ripartizione. Ne sarebbe prova l’art. 2 della legge 1068/1971: per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili) la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori è ammessa “nel limite delle rispettive competenze”, con il risultato che “la determinazione della competenza deve essere fatta in base alla normativa preesistente”.