
Cessione immobili strumentali con reverse charge
NORMATIVA
Cessione immobili strumentali con reverse charge
Un decreto estende l’inversione contabile a questa operazione
05/07/2007 - Con il decreto del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio scorso, il Ministero dell’Economia ha individuato una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del “reverse charge”, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del DPR 633/1972.
Si tratta delle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali, di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), lettera d), del DPR 633/1972; tali cessioni saranno soggette al “reverse charge” a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Il reverse charge, o inversione contabile, prevede che, in deroga alle regole ordinarie, il pagamento dell’imposta sia di competenza dell’acquirente, se è un soggetto passivo di imposta nel territorio italiano. Di conseguenza, la fattura emessa del cedente senza addebito d’imposta deve essere integrata dall’acquirente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta nell’apposito registro.