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Riqualificazione urbana senza agevolazioni fiscali

Riqualificazione urbana senza agevolazioni fiscali

Entrate: le imposte in misura fissa si applicano ai piani di recupero

di Rossella Calabrese
26/07/2007 - Alle cessioni di immobili ricadenti in un programma integrato di intervento, che non hanno finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, non si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa, previste dall’articolo 5 della Legge 22 aprile 1982, n. 168 concernente agevolazioni fiscali per l’edilizia abitativa. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 181/E del 24 luglio 2007 , in risposta ad una Società che riteneva applicabile l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 5 della legge 168/1982 agli atti di conferimento di beni immobili ricadenti in un programma integrato di intervento “trattandosi di trasferimento di immobili per la realizzazione di piani di recupero”. L’Agenzia premette che l'agevolazione fiscale (applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) si applica gli atti di trasferimento di immobili, a condizione che gli stessi siano localizzati nelle aree individuate dal piano di recupero, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457 - recante “Norme per l'edilizia residenziale” - e che il progetto venga effettivamente realizzato. Per delimitare l’ambito di applicazione della norma agevolativa, l’Agenzia ricorda che il “piano di recupero” menzionato dalla legge 457/1978 è uno strumento attuativo che nasce per adattare il tessuto edilizio ed urbanistico esistente a finalità specifiche. Sempre con riferimento ai piani di recupero urbano, l’agevolazione fiscale è subordinata a due requisiti: l’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, e l’essere l’acquirente uno dei soggetti che pongono in essere il recupero. I piani di recupero, dunque, pur potendo incidere sul tessuto urbanistico, si sostanziano principalmente in interventi su manufatti da recuperare e non su aree inedificate. I programmi integrati di riqualificazione urbanistica ed ambientale, invece, possono interessare anche aree da destinare a nuova edificazione. In tale ultima ipotesi, l'intervento consiste principalmente in opere di urbanizzazione primaria per la trasformazione dell'area e non in opere di recupero edilizio-residenziale (come nei piani di recupero). Nel caso in esame non è ravvisabile la finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Si tratta, infatti, di un programma che include aree di espansione recente, finalizzato alla formazione di insediamenti per la produzione di beni e servizi, di iniziativa pubblica o privata (comprendente sale cinematografiche, punti di ristoro, uffici, parcheggi, uno studentato, un supermercato, servizi collettivi, negozi e residenze). In conclusione, i programmi di riqualificazione urbana, oggetto dell’interpello, non sono assimilabili ai piani di recupero di cui agli articoli 27 e ss. della legge 457/1978, e non godono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 168/1982.
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