
La detrazione del 55% non è cumulabile con il Conto energia
FINANZIAMENTI
La detrazione del 55% non è cumulabile con il Conto energia
Le spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici non rientrano tra le detrazioni per il risparmio energetico
Vedi Aggiornamento
del 28/01/2010
22/05/2008 - Alle spese sostenute per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non può essere applicata la detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico.
È questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008 , relativa alla cumulabilità della detrazione del 55% e degli incentivi in Conto energia.
Il quesito è stato posto da un contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della casa, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e che chiede chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare della detrazione del 55% del costo sostenuto per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l’eventuale manodopera ai sensi dell’articolo 1, comma 344, della Finanziaria 2007 , nonché alla cumulabilità di tale agevolazione con gli incentivi previsti dall’articolo 7 del Dlgs 387/2003 concernente la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Il contribuente ritiene di poter usufruire della detrazione del 55% dei costi sostenuti per l'isolamento del tetto, per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e per la manodopera, avendo conseguito, ai sensi dell’articolo 1, comma 344, della Finanziaria 2007, un fabbisogno di energia inferiore del 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, al Dlgs 192/2005 . La detrazione del 55% - secondo il contribuente - sarebbe incompatibile soltanto con la detrazione fiscale del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e, quindi, per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sarebbe possibile beneficiare anche degli incentivi previsti dagli articoli 6 e 7 del DM 19 febbraio 2007 , attuativo del Dlgs 387/2003.
L’Agenzia ricorda che norme agevolative (Dlgs 387/2003, con il relativo DM di attuazione 1 febbraio 2007, e il comma 344 della Finanziaria 2007) anche se entrambe di interesse per il settore energetico, perseguono finalità diverse: la prima, mediante l’erogazione della tariffa incentivante (contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, la seconda, mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei consumi.
I differenti ambiti nei quali operano le due agevolazioni - quello della produzione e quello del consumo di energia - fanno sì che esse, diversamente da quanto afferma il contribuente che ha posto il quesito, non essere applicate al medesimo intervento essendo incompatibili sotto l’aspetto tecnico prima ancora che giuridico.
Inoltre, non si può desumere la cumulabilità tra i due benefici dal fatto che il DM 19 febbraio 2007 disponga che le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano della detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni, mentre non contiene una analoga disposizione per la detrazione del 55%.
La mancanza di una tale previsione è infatti riconducibile ai diversi contesti applicativi delle due disposizioni, dal momento che non è possibile produrre energia mediante interventi di contenimento energetico né, d’altra parte, è possibile conseguire un risparmio energetico mediante l’installazione di impianti per la produzione di energia.
In base a tali considerazioni - conclude l’Agenzia - le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d’imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico.