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Professioni: non cambiano le regole per l’accesso agli albi

Professioni: non cambiano le regole per l’accesso agli albi

Il Consiglio di Stato risponderà tra sei mesi al ricorso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri contro il Dpr 328/2001

Vedi Aggiornamento del 02/03/2016
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 02/03/2016
26/05/2008 - Con la Decisione n. 2157 del 15 maggio 2008 , il Consiglio di Stato si dà sei mesi di tempo per pronunciarsi sul ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) contro il Dpr 328/2001 che disciplina l’accesso agli Albi delle professioni regolamentate.
 
Il CNI aveva impugnato dinanzi al Tar il Dpr 328/2001, che ha modificato la disciplina dell’accesso agli ordinamenti professionali allo scopo di accogliere, con l’istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello. Nel ricorso venivano contestate, tra le altre cose:
- la difformità tra le attività previste dal titolo II del Dpr 328/2001 e quelle degli attuali ordinamenti professionali;
- la disomogeneità tra gli obiettivi formativi qualificanti delle diverse lauree e lauree specialistiche desumibili dai decreti d’area citati e le competenze professionali riconosciute come accessibili attraverso l’iscrizione alle sezioni ed ai settori dei vari albi;
- la difformità e la disparità di trattamento tra la strutturazione degli albi il cui accesso è consentito a laureati e laureati specialistici e quella degli albi il cui accesso è consentito a soggetti dotati di diploma di scuola secondaria superiore (albi degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali);
- confusione e perplessità nell’individuazione dei confini di competenza tra professioni tecniche “attigue”.
 
In particolare - secondo il CNI - il Dpr 328/2001 non garantisce la competenza attribuita agli iscritti all’ordine dalla normativa previgente, per via dell’esistenza nelle sezioni di diverse classi di abilitazione e per il fatto che alcune competenze tipiche degli ingegneri sembrano essere state trasferite agli architetti “pianificatori territoriali” ed altre ai geologi (in campo geotecnico); inoltre, il Dpr 328/2001 presenta il grave “handicap” del termine “junior”, attribuito agli iscritti alla sezione B dell’Albo, che non determina una chiara contiguità fra gli iscritti alla sezione A e gli iscritti alla sezione B, dando luogo a confusioni fra i percorsi formativi universitari e le varie classi di iscrizione.
 
Il Tar, con la sentenza 1791/2003 ora impugnata, ha respinto il ricorso del CNI ritenendo che la regola generale prevista dall’art. 1, comma 2, del Dpr 328/2001 (“Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”) fungesse da chiave interpretativa di tutte le norme particolari contenute nel provvedimento.
 
Quanto agli altri punti contestati (mancanza di garanzie per i soggetti iscritti all’Albo prima della riforma, utilizzo del termine “junior” per identificare gli iscritti nella sezione “B” dell’Albo, mancanza di contiguità fra gli iscritti nelle sezioni “A” e “B”), il Tar ne affermava l’infondatezza.
 
Per quel che riguarda, in particolare, la presunta mancanza di contiguità fra gli iscritti all’elenco A e gli iscritti all’elenco B, il Tar respinge il ricorso “in quanto la differenziazione di competenze fra le due categorie di professionisti appare coerente con il diverso grado di professionalità degli stessi e si enuclea comunque nell’ambito della più generale materia ingegneristica”.
 
Contro la sentenza del Tar, il CNI si è appellato al Consiglio di Stato lamentando, tra le altre cose, l’”omessa o parziale pronuncia da parte del Tar” sui motivi del ricorso. Contro il ricorso si sono costituiti invece il Consiglio Nazionale dei Geologi, quello dei Geometri, quello dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nonché l’Associazione Diplomati e Diplomandi in Edilizia e Laureati (D.U.E.L.) ritenendolo inammissibile.
 
Prima di pronunciarsi, il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento per acquisire ulteriori elementi, tra cui la relazione illustrativa dello schema di regolamento emanato con il Dpr 328/2001, con particolare riguardo alla parte relativa alla professione di ingegnere, fissando la prossima udienza all’11 novembre 2008.
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