
Incentivo agli uffici tecnici della PA: al via il nuovo regolamento
LAVORI PUBBLICI
Incentivo agli uffici tecnici della PA: al via il nuovo regolamento
Ma la manovra fiscale ha ridotto dal 2 allo 0,5% l'aliquota spettante ai progettisti dipendenti
Vedi Aggiornamento
del 13/10/2011
10/09/2008 - Con il Decreto Ministeriale n. 139 del 9 luglio 2008 , il Ministero della Giustizia ha emanato le norme per la ripartizione della quota del 2% dell’importo posto a base di gara, destinata al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, e ai loro collaboratori.
Si tratta dell’incentivo economico di cui all’articolo 92, comma 5, del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti).
La percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro per determinare l’incentivo, è data dall’addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all’entità dell’opera determinata come di seguito:
1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 150.000,00;
2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;
3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;
4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;
5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro 25.000.000,00;
b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
Se il progetto è costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l’aliquota percentuale complessiva deve essere applicata nella misura massima del 2,0% dell’importo del progetto posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.
La somma va ripartita come segue:
a) responsabile del procedimento: 12%;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;
d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.
Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo è ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c) ed f). Per gli aventi diritto di cui ai punti a) e f) l'incentivo viene corrisposto nella misura del 50%.
Nel caso in cui i lavori vengano sospesi per oltre sei mesi dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, l'incentivo viene erogato agli aventi diritto di cui alle lettere a), d), e) e f), proporzionalmente all’importo risultante al momento della sospensione dei lavori.
Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, l’incentivo viene calcolato come di seguito:
I) redazione del progetto preliminare: 15%;
II) redazione del progetto definitivo: 70%;
III) redazione del progetto esecutivo: 15%.
Le somme corrispondenti a fasi della progettazione non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno, costituiscono economie.
Nei casi di realizzazione di un’opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta (articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388), l’incentivo spetta nell’intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000.
Ma l’incentivo del 2% è stato oggetto anche di un altro intervento normativo: l’art. 61 comma 8 della Legge 133/2008 di conversione del DL 112/2008, ha disposto che, dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5%, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
A questo proposito pubblichiamo il parere che UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) ha richiesto alla propria consulente legale Avv. Dover Scalera in merito alla applicabilità o meno dell'art. 61 comma 8 e sulla possibile retroattività.