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Scissione societaria, operazione neutra per il Fisco

Scissione societaria, operazione neutra per il Fisco

Non c’è elusione senza violazione dell’ordinamento e risparmio indebito

22/01/2009 - È neutra l’operazione di scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione nel momento in cui non da luogo alla realizzazione o distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative al valore di avviamento. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12/E del 16 gennaio.
 
Il quesito è stato posto da una società che svolge attività di realizzazione di progetti immobiliari destinati ad attività industriali, commerciali, direzionali e istituzionali e che detiene anche un compendio immobiliare comprendente un’area a destinazione commerciale - direzionale.
 
Nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione la società intende destinare quest’area alla realizzazione di un complesso direzionale - commerciale. Operazione che l’azienda vuol far realizzare da un’altra società, interamente partecipata dalla prima, per poi gestire il complesso in joint-venture con una terza società specializzata nel settore.
 
Sarebbe quindi necessaria una riorganizzazione funzionale, articolata nella scissione parziale della società principale, che con l’assegnazione di alcuni elementi del patrimonio alla partecipata, potrebbe partecipare in modo paritetico con la terza società al capitale della partecipata. Gli elementi del patrimonio da assegnare sono costituiti dall’area, dai progetti di realizzazione urbanistica e da debiti diversi. In questo modo il patrimonio netto contabile oggetto di scissione risulterà negativo perché i debiti superano l’attivo. Al contrario il valore economico delle attività assegnate corrisponde a quello delle attività.
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate alcuni atti e negozi giuridici sono in opponibili all’Amministrazione fiscale, che può disconoscerne i vantaggi che ne derivano. Per essere considerata elusiva un’operazione deve aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento e conseguire un risparmio di imposta indebito senza valide ragioni economiche.
 
Per le Entrate è necessario un altro passaggio, rilevante ai fini fiscali, in base al quale i soci della società scissa devono trasferire ad essa tutte le quote di partecipazione della società beneficiaria acquisite per il rapporto di cambio. La differenza tra patrimonio contabile e trasferito e capitale sociale della beneficiaria costituisce la posta di scissione, assumendo natura di avanzo o disavanzo.
 
La scissione non è quindi elusiva se successivamente si realizza il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società scissa e beneficiaria. L’imposizione sostitutiva viene richiesta solo se in sede di scissione sono attribuiti alla società risultante i compendi aziendali e non i singoli beni.
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