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Apprendistato, chiarimenti dal Ministero

Apprendistato, chiarimenti dal Ministero

Risolti i dubbi sui contratti precedenti ai cambiamenti legislativi

di Paola Mammarella
16/02/2009 - Chiarimenti sull’apprendistato professionalizzante da parte del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Con l’ interpello 2/2009 il Ministero ha illustrato le modalità di applicazione del nuovo articolo 49 comma ter del Decreto Legislativo 276/2003 , così come modificato dal Decreto Legge 112/2008 , convertito dalla Legge 133/2008 .
 
Il nuovo comma ha introdotto un canale parallelo secondo cui in caso di formazione strettamente aziendale non opera la disciplina inerente ai profili formativi declinati dalle regioni. La disciplina dei profili formativi secondo l’apprendistato professionalizzante è in questo caso regolata dalla contrattazione collettiva. Qualche dubbio sorge in merito ai rapporti in essere precedentemente all’entrata in vigore del Decreto Legge 112/2008.
 
Il legislatore precisa che per la formazione è sì rilevante il contratto di apprendistato, ma la formazione può anche svolgersi secondo percorsi che variano nel tempo. Cambiamento che deve essere necessariamente accompagnato dalla rimodulazione del percorso, sottoscritto nuovamente dal lavoratore.
 
Nelle variazioni, raccomanda il Ministero, deve essere valutata l’incidenza della formazione già effettuata in modo che qualità e quantità si adattino al nuovo percorso. Da evitare il mero calcolo matematico, soprattutto nelle realtà in cui la formazione esclusivamente aziendale è inferiore alle 120 ore. Per favorire il reale apprendimento del piano formativo.

La Circolare ministeriale 1727 del 6 febbraio ha poi specificato che nel caso di trasformazione anticipata del rapporto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, non esiste più l'obbligo di formazione in capo al datore di lavoro.

Dopo il conferimento della qualifica al lavoratore la formazione non rappresenta più un elemento determinante. Per il riconoscimento delle agevolazioni contributive per l'anno successivo a quello della trasformazione del rapporto di lavoro, il titolare deve aver svolto l'attività di formazione fino al momento stesso del cambiamento contrattuale.
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